Da Onlus a ETS
Guido Vignuzzi
Quando, nell’ormai lontano anno 2000, i soci fondatori di Adjuvantes Onlus - Fondo di Solidarietà Educativa decisero di dar vita ad un ente privato, con finalità non commerciali, che assicurasse un insegnamento, con un profilo altamente specializzato nel Terzo Settore, un ruolo fondamentale lo ebbe, sicuramente, il contesto normativo nel quale ci si trovava.
Infatti, alla fine del XX secolo, per rispondere a bisogni sociali sempre più pressanti, dovuti sia alla scarsa presenza dell’Amministrazione Pubblica in settori che ad un aumento della consapevolezza civica da parte della collettività, fu emanato il D.Lgs 460/1997 con il quale si diede vita alle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), ossia una specifica qualifica per gli enti privati non commerciali che soddisfacevano determinati requisiti, fornendo, al tempo stesso, una disciplina unitaria che garantisse loro un regime fiscale agevolato. Lo scopo del decreto fu quindi quello di aiutare, attraverso un regime fiscale ad hoc, tutti quegli enti che operavano in particolari settori sociali, come l'assistenza, la beneficenza, la sanità, la tutela dell'ambiente, la cultura e l’istruzione, proprio l’ambito nel quale Adjuvantes aveva scelto di operare.
Il Consiglio Direttivo di Adjuvantes scelse, dopo attente riflessioni, di iscriversi all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, al fine di poter usufruire di questo particolare regime fiscale.
Oltre alla scelta giuridico-fiscale, si valutò anche che tipologia di contabilità che l’associazione avesse dovuto adottare. Sebbene l’Ente avesse potuto avvalersi di una contabilità per “cassa”, regolata secondo le mere entrate ed uscite finanziarie rappresentate in un “rendiconto finanziario”, il primo Consiglio Direttivo, per garantire una maggiore trasparenza nei confronti delle istituzioni pubbliche, dei finanziatori ed in generale di ogni soggetto terzo, scelse di rappresentare le movimentazioni finanziarie ed economiche dell’ente attraverso un bilancio ordinario, suddiviso in Conto Economico, Stato patrimoniale e Relazione di Missione, in cui ogni registrazione contabile venisse indirizzata dal “principio di competenza”, ossia quel principio contabile in base al quale tutti i costi e tutti i ricavi devono essere imputati a seconda del periodo “temporale” in cui maturano, indipendentemente dal momento in cui avviene il relativo incasso o pagamento.
Da un punto di operativo il Consiglio Direttivo, nella redazione del bilancio, doveva verificare il mantenimento di due parametri ben distinti:
- Che i ricavi derivanti dalla vendita di beni o servizi non dovevano superare il 30% delle entrate complessive della Onlus;
- Che i ricavi non dovevano eccedere il 66% dei costi complessivi della Onlus, includendo nel novero anche i costi figurativi come il valore delle ore di volontariato e le erogazioni gratuite di beni o servizi.
Inoltre, Adjuvantes, scelse di impostare la registrazione contabile di ciascuna movimentazione economica attraverso l’utilizzo di “centri di costo”, un sottoinsieme (che dava vista a sotto bilanci del bilancio generale dell’Ente) a seconda del progetto specifico nel quale il ricavo od il costo ricadevano “per competenza”. Nel corso degli esercizi contabili, ha sempre prestato una particolare attenzione alla redazione del proprio bilancio, in modo da riportare alla collettività un documento economico-finanziario, rappresentativo delle movimentazioni avvenute nell’anno, che fosse veritiero, trasparente e corretto.
Con l’introduzione del Codice del terzo Settore, attraverso il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l’Adjuvantes Onlus valutò l’eventuale convenienza ad iscriversi al RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo Settore), alla cui iscrizione i soci diedero il loro assenso nell’assemblea straordinaria del 21 maggio 2021, quindi ben prima dell’operatività del Registro, avvenuta solo a partire dal 23 novembre 2021.
Proprio la Riforma del Terzo Settore, norma istitutrice del RUNTS, ha voluto attribuire un ruolo centrale al documento del bilancio, segnando una forte discontinuità con la precedente disciplina nella quale il “rendiconto finanziario” ricopriva primariamente una funzione amministrativa e, in second’ordine, costituiva una forma di determinazione dei valori economici di sintesi del periodo, funzionale soltanto all’adempimento degli obblighi fiscali ma non a rappresentare, in modo chiaro e trasparente, le movimentazioni economiche che avevano interessato l’ente nel corso dell’anno.
Il bilancio, e ancor prima il sistema contabile e gestionale che è alla sua origine, svolgono un ruolo primario, dal momento che i dati da esso desumibili, riflettono le caratteristiche dell’ente rappresentato e determinano, oltre alla presenza delle condizioni che garantiscono la possibilità stessa dell’ente di iscriversi e di permanere nel RUNTS, anche i profili e le caratteristiche dell’organizzazione, i lineamenti gestionali, rendicontativi e fiscali.
Infatti, con la scelta di iscriversi nel RUNTS, il Consiglio Direttivo di Adjuvantes ha incominciato a dover verificare, attraverso i dati di bilancio, non soltanto l’eventuale prevalenza dei ricavi non commerciali rispetto ai ricavi commerciali ma anche una serie di ulteriori obblighi che il RUNTS gli imponeva come:
- verificare se l’attività di interesse generale fosse svolta in via prevalente od esclusiva;
- verificare se l’ente superasse il “test” delle attività diverse; questo test, infatti, è articolato su due criteri: il primo prevede il non superamento del 30% del rapporto tra i proventi, derivanti da attività diverse ed “entrate” complessive, mentre il secondo prevede il non superamento del 66% del rapporto tra ricavi da attività diverse e costi complessivi, inclusi gli oneri figurativi, le erogazioni gratuite di denaro e le erogazioni gratuite di beni e servizi ricevute dall’ente, misurate tra i costi al valore normale;
- verificare se l’ente fosse tenuto a predisporre un bilancio sociale; tale obbligo scaturirebbe nel caso in cui l’ente avesse contabilizzato ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro nel corso dell’esercizio;
- verificare se l’ente fosse tenuto ad ottemperare all’informativa sugli emolumenti. Infatti, gli ETS (Enti del Terzo Settore, così rinominati una volta iscritti al RUNTS) con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro nel corso dell’esercizio devono pubblicare annualmente le informazioni sugli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo, attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui l’ETS aderisce;
- monitorare se ricorresse l’obbligo di nominare un organo di controllo; gli ETS che superano per due esercizi consecutivi due dei tre parametri, individuati dall’art.30 del CTS (totale dell’attivo dello stato patrimoniale per 150.000,00 euro, ricavi, rendite, proventi, entrate per 300.000,00 euro e 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio) hanno l’obbligo di dotarsi di tale organo;
- monitorare se ricorresse l’obbligo di nominare un revisore legale dei conti; gli ETS che superano per due esercizi consecutivi due dei tre parametri, individuati dall’art.30 del CTS (totale dell’attivo dello stato patrimoniale per 1.100.000,00 euro, ricavi, rendite, proventi, entrate per 2.200.000,00 euro e 12 dipendenti occupati in media durante l’esercizio) hanno l’obbligo di nominare un soggetto incaricato della revisione legale;
- verificare se l’ente superasse il “test” della non commercialità, ai sensi dell’art.79, c.5 del CTS, attraverso la comparazione dei dati complessivi delle entrate e dei proventi inerenti alle attività commerciali con quelli considerati non commerciali;
Questa lista di adempimenti da parte dell’organo amministrativo evidenzia quanto sia importante avere, prima, dei dati amministrativi e, poi, di bilancio attendibili e predisposti secondo una logica classificatoria ed espositiva certa e consolidata, in modo da garantire la certezza dei componenti finanziari e dei riflessi che questi possono provocare sulla gestione “aziendale” dell’ente.
Il bilancio di un ente no profit, secondo il CTS, deve essere uno strumento di accountability, ossia la responsabilità, da parte degli amministratori che impiegano risorse finanziarie pubbliche, di rendicontarne l’uso sia sul piano della regolarità dei conti che su quello dell’efficacia della gestione.
Questa funzione, peraltro, sarà destinata ad essere enfatizzata sempre più in futuro, a seguito del rinnovato ruolo di compartecipazione alla gestione delle realtà locali da parte degli ETS.
Con l’iscrizione nel RUNTS, il Consiglio Direttivo di Adjuvantes ETS ha dovuto adempiere anche all’obbligo del deposito annuale del bilancio nella piattaforma telematica di questo.
Il Codice del Terzo Settore, infatti, ha obbligato ciascun ente, iscritto al RUNTS, a depositare, entro il 30 giugno di ciascuna annualità, il proprio bilancio in modo da garantire la pubblicità legale a favore di chiunque fosse interessato a conoscere i dati economici e finanziari di ciascun ETS.
Ciascun ETS è inoltre tenuto a depositare i propri bilanci utilizzando modelli specifici, secondo i dettami del D.M. 39 del 5 marzo 2020 e, specificatamente per Adjuvantes, Stato Patrimoniale (modello A), Rendiconto Gestionale (modello B) e Relazione di Missione (modello C).
Inoltre, ogni variazione, che dovesse avvenire nel corso di permanenza nel RUNTS, tra i membri del Consiglio Direttivo, con l’introduzione nuovi associati, con la nomina dell’organo di controllo o con il mutamento dell’attività di interesse generale svolta, deve prontamente essere comunicata al RUNTS attraverso la piattaforma telematica del Registro, mutuata dalla piattaforma del Registro Imprese per le società commerciali.
Da quanto sin qui menzionato, appare evidente come una delle sfide attuali del Terzo Settore sia quella di far dotare ciascun Ente “no profit” di un impianto amministrativo-contabile non più scarsamente valorizzato ma guidato da logiche “profit”.
Soltanto attraverso ciò, ciascun Ente, iscritto o non iscritto al RUNTS, potrà gestire al meglio le proprie risorse finanziarie ed umane, in modo da garantire nel tempo un concreto e duraturo aiuto nei confronti dell’intera collettività e non solo nei confronti di soggetti bisognosi, a prescindere dall’ambito sociale nel quale si opera.
Tutto questo Adjuvantes - Fondo di Solidarietà Educativa lo aveva già compreso venticinque anni orsono e continua ad applicarlo ancora adesso.
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