{"id":2961,"date":"2023-06-01T12:00:00","date_gmt":"2023-06-01T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oikonomia.it\/?post_type=articolo&#038;p=2961"},"modified":"2026-04-19T13:43:43","modified_gmt":"2026-04-19T11:43:43","slug":"societa-benefit-e-responsabilita-sociale-dimpresa","status":"publish","type":"articolo","link":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2023\/giugno\/societa-benefit-e-responsabilita-sociale-dimpresa\/","title":{"rendered":"Societ\u00e0 Benefit e Responsabilit\u00e0 Sociale d\u2019Impresa"},"content":{"rendered":"<p><strong>1. Introduzione<\/strong><\/p>\n<p>La societ\u00e0 benefit (SB) \u00e8 nata per promuovere, anche nell\u2019ordinamento giuridico italiano, societ\u00e0 con doppio fine che, oltre alla naturale divisione degli utili, possano perseguire anche una o pi\u00f9 finalit\u00e0 a beneficio comune verso i portatori di interesse.<\/p>\n<p>A differenza della prassi consolidata, in cui ogni societ\u00e0 era libera di gestire i rapporti con i propri Stakeholder la Societ\u00e0 Benefit indica tali impegni anche nell\u2019atto costitutivo o nello statuto della stessa, impostando, teoricamente, un salto di qualit\u00e0 nel modo di fare impresa. Nella sostanza, si dovrebbe trattare di societ\u00e0 tradizionali, definite anche ibride, con obblighi nuovi che impegnano il management e gli azionisti ad operare verso standard di scopo superiori1. Risulta per\u00f2 evidente come tale impegno sia difficilmente mantenibile, nella pratica, dalle micro e piccole imprese senza dipendenti o con un\u2019organizzazione basata sulla famiglia.<\/p>\n<p>Nella sostanza le Societ\u00e0 Benefit dovrebbero bilanciare l\u2019interesse dei soci con quello di coloro sui quali l\u2019attivit\u00e0 sociale ha un impatto. Questo equilibrio ha imposto un\u2019analisi ed una definizione di cosa significhi \u201cbeneficio comune\u201d, di chi sono \u201cgli altri portatori di interesse\u201d, di quali \u201cstandard di valutazione esterna\u201d e \u201caree di valutazione\u201d si fa riferimento.<\/p>\n<p>L\u2019idea, arrivata dopo decenni di sviluppo teorico e pratico della Corporate Social Responsibility, \u00e8 stata introdotta per la prima volta negli USA oltre dieci anni fa, dopo la fondazione dell\u2019ente no-profit B-Lab nel 2006. Il Maryland \u00e8 stato il primo Stato federale, nell&#8217;aprile 2010, ad approvare la legislazione per le Benefit Corporation2, seguito da California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Washington, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Virginia, Delaware, Colorado, Washington DC e Arkansas. Altri stati che nel tempo hanno introdotto nel loro ordinamento la societ\u00e0 benefit sono la Colombia,<br \/>\nPorto Rico, Ecuador, Canada, Per\u00f9, Ruanda e Francia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2. La normativa di riferimento in Italia<\/strong><\/p>\n<p>La legge di stabilit\u00e0 per il 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle Societ\u00e0 Benefit. In precedenza, l\u2019articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1882 della 17\u00b0 legislatura definiva: \u201cLa presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di societ\u00e0, di seguito denominate \u00absociet\u00e0 benefit\u00bb, che nell&#8217;esercizio di una attivit\u00e0 economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o pi\u00f9 finalit\u00e0 di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunit\u00e0, territori e ambiente, beni ed attivit\u00e0 culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.\u201d<\/p>\n<p>Nella relazione del disegno di legge risultava evidente l\u2019indirizzo di queste societ\u00e0 nel miglioramento dell\u2019ambiente naturale e sociale, soprattutto nella riduzione di esternalit\u00e0 negative e nella destinazione di risorse verso il recupero di beni del patrimonio artistico e culturale o nel supporto ad associazioni.<\/p>\n<p>La legge n. 208 del 28 dicembre 20153, entrata in vigore in data 1\/1\/2016, ad eccezione di alcune disposizioni entrate in vigore il 30\/12\/2015, vedeva nei commi dal 376 al 384, le definizioni di maggior importanza &#8211; beneficio comune, altri portatori di interesse, standard di valutazione esterno, aree di valutazione &#8211; ed il fatto che siano indicate nell\u2019ambito del proprio oggetto sociale le finalit\u00e0 specifiche di beneficio comune che si intende perseguire.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3. Il beneficio comune quale ulteriore obiettivo volontario<\/strong><\/p>\n<p>Considerato che le Societ\u00e0 Benefit perseguano oltre allo scopo di lucro anche finalit\u00e0 di obiettivo comune, cio\u00e8 la generazione di effetti positivi o la riduzione di quelli negativi sugli stakeholder (persone, territori di appartenenza e relative comunit\u00e0, associazioni, ecc.), si impone al management delle stesse di operare secondo responsabilit\u00e0, sostenibilit\u00e0 e trasparenza gestionale. In Italia, il beneficio comune non pu\u00f2 essere indicato nello statuto solo genericamente, ma in modo specifico.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0, accountability, non \u00e8 semplicemente il rendere conto di quanto svolto o del raggiungimento degli obiettivi strategici, ma di \u201ccome\u201d l\u2019impresa impatti sulla societ\u00e0 e l\u2019ambiente per creare valore, nel lungo periodo, nei confronti di tutti gli Stakeholder.<\/p>\n<p>La stessa legge prevede sia la nomina di un responsabile dell\u2019impatto aziendale che la redazione di una relazione annuale di impatto che descriva, per garantire la trasparenza, quanto svolto e quali piani d\u2019azione sono previsti per il futuro. Tale relazione dovr\u00e0 essere resa pubblica sul sito aziendale o attraverso appositi canali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4. Criticit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Considerato che la Societ\u00e0 Benefit ha uno scopo duplice, individuato sia per gli azionisti che per i portatori di interesse, consistente nel profitto e nel beneficio comune derivante dall\u2019operare in modo sostenibile e trasparente, risultano evidenti alcune criticit\u00e0 che possono verificarsi nell\u2019esercizio delle stesse.<\/p>\n<p>Per prima cosa l\u2019impresa, che si ricorda essere tradizionalmente \u201cprofit\u201d, dovrebbe originare un reddito positivo reale che la porti a generare un utile di esercizio con il conseguente dividendo per gli azionisti. Se questo non dovesse accadere non si capisce come, mancando la sostenibilit\u00e0 dell\u2019impresa, si possa raggiungere il beneficio comune. Infatti, l\u2019articolo 2247 del codice civile recita: \u201ccon il contratto di societ\u00e0 due o pi\u00f9 persone conferiscono beni o servizi per l&#8217;esercizio in comune di un\u2019attivit\u00e0 economica allo scopo di dividerne gli utili\u201d.<\/p>\n<p>Un altro tema, conseguente al primo, \u00e8 relativo alla trasparenza ed alla veridicit\u00e0 della relazione annuale di impatto che nei casi di aziende in crisi pu\u00f2 rappresentare una realt\u00e0 diversa da quanto sta accadendo e generare aree di opacit\u00e0. Infatti, se l\u2019azienda dovesse in qualche modo \u201cagire\u201d correggendo alcune voci del bilancio d\u2019esercizio, come ad esempio le immobilizzazioni immateriali o il magazzino, come si potrebbe valutare la relazione di impatto che \u00e8 allegata allo stesso? In tale ambito, la societ\u00e0 di revisione o il revisore che svolge un controllo contabile sul bilancio d\u2019esercizio resta estranea\/o all\u2019esame delle informazioni di altra natura e non emette un giudizio sull\u2019impatto.<\/p>\n<p>Accanto a queste tematiche occorre ricordare l\u2019aspetto del marketing, presente fin dalle origini della CSR (Corporate Social Responsibility). Molte imprese potrebbero scegliere la SB come opportunit\u00e0 solo per dare un\u2019immagine in linea con la sensibilit\u00e0 del momento, senza un interesse tangibile ed esclusivamente per presentarsi ai propri clienti e fornitori in modo diverso dai concorrenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>5. Conclusioni<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019ente terzo di valutazione, che non esclude la vigilanza del Collegio Sindacale, dovrebbe eseguire l\u2019attivit\u00e0 di controllo su quattro aree<sup>4<\/sup>: governance, rapporti con i lavoratori, rapporti con gli altri portatori di interesse, ambiente, cui si aggiunge il controllo dell\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza del Mercato<sup>5<\/sup>\u00a0(AGCM). In tale prospettiva, atteggiamenti opportunistici<sup>6<\/sup>, fatti materiali non rispondenti al vero, omissione di materiali rilevanti la cui comunicazione \u00e8 imposta dalla legge, potrebbero minare la governance dell\u2019impresa compreso il grado di trasparenza e responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 nel perseguimento delle finalit\u00e0 di beneficio comune. In modo specifico, \u201cgli amministratori saranno eventualmente responsabili per il mancato bilanciamento degli interessi egoistici dei soci con quelli altruistici dei terzi\u201d, \u201csaranno responsabili per la mancata individuazione del soggetto cui al comma 380 e per la mancata predisposizione del report annuale\u201d e \u201csaranno responsabili qualora gli atti \u2013 dolosi o colposi \u2013 posti in essere dagli amministratori danneggino direttamente i beneficiari\u201d<sup>7<\/sup>.<\/p>\n<p>Anche la valutazione dei rapporti con i lavoratori potrebbe omettere prassi consolidate nella storia dell\u2019impresa (pagamento ritardato delle fatture a collaboratori esterni, ritardi nel pagamento del TFR [Trattamento di Fine Rapporto] a dipendenti usciti dall\u2019azienda, mancato rinnovo di contratti, ecc.) a fronte di una fotografia del presente solo parzialmente reale. Gli stessi rapporti con gli Stakeholder locali potrebbero nascondere attivit\u00e0 con associazioni culturali di copertura, volontariato mascherato per fini di marketing o commerciali, sponsorizzazioni con false fatturazioni, ecc. Infine, l\u2019ambito ambientale prevede una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e servizi in termini molto ampi che potrebbe certificare una prassi positiva senza considerare i danni provocati da azioni precedenti e tuttora perduranti che sono stati per\u00f2 celati agli Stakeholder.<\/p>\n<p>A queste criticit\u00e0 il legislatore ha posto un freno, consapevole di quanto sia importante una corretta comunicazione al mercato, indicando come la Societ\u00e0 Benefit che non persegua le finalit\u00e0 di beneficio comune attui una pubblicit\u00e0 ingannevole8.<\/p>\n<p>Una precisazione importante riguarda la differenza tra Societ\u00e0 Benefit e societ\u00e0 B Corp. Societ\u00e0 Benefit significa avere una qualifica giuridica diversa dall\u2019essere societ\u00e0 B Corp<sup>9<\/sup>\u00a0che invece riceve una certificazione di performance sulla base del raggiungimento di uno \u201cscore\u201d elevato che misura10 l\u2019impatto e gli standard di performance sociali e ambientali. Occorre ricordare che le societ\u00e0 B Corp hanno l\u2019obbligo, in Italia, di trasformarsi in societ\u00e0 Benefit entro due anni dalla prima certificazione.<\/p>\n<p>Per B Lab11 la certificazione B Corp offre dei vantaggi che vanno dalla differenziazione nel mercato di riferimento alla misurazione e miglioramento delle proprie performance, dall\u2019attrazione e trattenimento dei talenti al risparmio di costi e miglioramento dei risultati economici, dall\u2019ispirazione degli investitori nel fare parte di un movimento globale che condivide gli stessi valori al guidare il cambiamento. Ovviamente, si tratta di punti di vista la cui durata potrebbe rivelarsi momentanea se si considera, ad esempio, che la differenziazione nel mercato si riduce con l\u2019aumentare delle certificazioni di aziende presenti nel settore specifico.<\/p>\n<p>Per concludere, con la SB prosegue un percorso che, in qualche modo, cerca di unire etica e mondo degli affari, sia sulla base della Stakeholder Theory12 e dell\u2019idea del Contratto Sociale13 che sull\u2019onda di quanto storicamente sperimentato in Italia da imprenditori del calibro di Adriano Olivetti14. Un percorso ben evidenziato dalla Dottrina Sociale della Chiesa e da Benedetto XVI per il quale: \u201cla gestione dell&#8217;impresa non pu\u00f2 tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell&#8217;impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunit\u00e0 di riferimento\u201d15.<\/p>\n<p>Allo stesso tempo, risulta evidente come una modifica statutaria, o l\u2019acquisizione di una certificazione, non risolvano immediatamente i problemi sociali e ambientali e non mettano al riparo da comportamenti opportunistici. Nella prassi, non \u00e8 il semplice \u201cimpegno\u201d a trasformare un fenomeno in un cambiamento reale, ma a trasformare i comportamenti degli utilizzatori, nel nostro caso le \u201copere\u201d degli imprenditori. L\u2019obiettivo del profitto, una delle due condizioni della SB potrebbe escludere a priori societ\u00e0 in crisi o sussidiate le quali potrebbero per\u00f2 essere interessate a \u201ccambiare pelle\u201d per ragioni opportunistiche o di immagine. D\u2019altra parte, grandi societ\u00e0 divenute SB hanno dato un segnale importante di trasformazione della visione imprenditoriale verso una logica simile a quanto prefigurato dall\u2019Economia Civile16. Certamente, le SB possono rappresentare una fase di un percorso di sviluppo della Responsabilit\u00e0 Sociale d\u2019Impresa che avanza, da decenni per gradi ed il cui traguardo finale non appare per\u00f2 ancora chiaro. Infatti, un impianto normativo o una certificazione rischiano di creare un ambiente ideale solo sulla carta mentre richiede ulteriori costi o investimenti per i quali gli imprenditori aspettano un ritorno o incentivi statali a supporto, come ad esempio il credito d\u2019imposta. Il rischio \u00e8 dimenticare di mettere al centro dell\u2019impresa le relazioni ed il bene comune che non \u00e8 la somma dei beni individuali, ma il \u201cbene legato al vivere sociale\u201d ed \u201calla civilizzazione dell\u2019economia\u201d (Benedetto XVI, 2009). Si ricorda che per l\u2019organizzazione BluePrint le relazioni sono fondamentali perch\u00e9, alla fine, un\u2019organizzazione che ha successo \u00e8 il risultato sia dello scopo che delle persone che la compongono<sup>17<\/sup>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NOTE<\/strong><br \/>\n<sup>1<\/sup>\u00a0RIZZO M.C., La societ\u00e0 Benefit, I Quaderni, numero 83, ODCEC, Milano, 2021.<br \/>\n<sup>2<\/sup>\u00a02013 Maryland Code CORPORATIONS AND ASSOCIATIONS \u00a7 5-6C-01 \u2013 Definitions, disponibile sul sito:\u00a0<a href=\"https:\/\/law.justia.com\/codes\/maryland\/2013\/article-gca\/section-5-6c-01\/\">https:\/\/law.justia.com\/codes\/maryland\/2013\/article-gca\/section-5-6c-01\/<\/a><br \/>\n<sup>3<\/sup>\u00a0I firmatari del disegno di legge sono stati, d\u2019iniziativa, i senatori: Del Barba, Mauro Maria Marino, Santini, Cociancich, Astorre, Collina, Cuomo, Di Giorgi, Fabbri, Fravezzi, Guerrieri Paleotti, Lai, Lucherini, Mirabelli, Pezzopane, Sangalli, Scalia e Sposetti.<br \/>\n<sup>4<\/sup>\u00a0Allegato 5 della legge istitutiva delle Societ\u00e0 Benefit.<br \/>\n<sup>5<\/sup>\u00a0Art. 6, Disegno di legge. 182, Legislatura 17\u00aa, Competenze dell\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato.<br \/>\n<sup>6<\/sup>\u00a0Con la legge 27 maggio 2015 n. 69 \u00e8 stata introdotta\u00a0la riforma del reato di false comunicazioni sociali, altrimenti noto come &#8220;falso in bilancio&#8221;, disciplinato\u00a0dall&#8217;art. 2621 cod. civ.<br \/>\n<sup>7<\/sup>\u00a0Ex art. 2395 del Codice Civile (Azione individuale del socio e del terzo).<br \/>\n<sup>8<\/sup>\u00a0Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicit\u00e0 ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Comma 384).<br \/>\n<sup>9<\/sup>\u00a0<a href=\"https:\/\/bcorporation.eu\/\">https:\/\/bcorporation.eu\/<\/a><br \/>\n<sup>10<\/sup>\u00a0B Impact Assessment, attualmente in uso da oltre 140.000 aziende nel mondo.<br \/>\n<sup>11<\/sup>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.bcorporation.net\/en-us\/\">https:\/\/www.bcorporation.net\/en-us\/<\/a><br \/>\n<sup>12<\/sup>\u00a0FREEMAN R.E. \u2013 W.M. EVAN (1993), A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: a Kantian Capitalism, in T. BEAUCHAMP \u2013 N. BOWIE, Ethical Theory and Business, Prentice Hall, Englewood Cliffs.<br \/>\n<sup>13<\/sup>\u00a0SACCONI, L. (2004), Responsabilit\u00e0\u0300 Sociale come governance allargata d\u2019impresa: un\u2019interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale della reputazione, Liuc Papers, 143, Serie Etica, Diritto ed Economia 11, suppl. febbraio, 2004.<br \/>\n<sup>14<\/sup>\u00a0BRICCO P., Adriano Olivetti un italiano del Novecento, Rizzoli, Milano, 2022.<br \/>\n<sup>15<\/sup>\u00a0BENEDETTO XVI (2009), Lettera Enciclica Caritas in Veritate, 40.<br \/>\n<sup>16<\/sup>\u00a0BRUNI L. &#8211; ZAMAGNI S., Economia Civile, Il Mulino, Bologna, 2004.<br \/>\n<sup>17<\/sup>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.blueprintforbusiness.org\/\">https:\/\/www.blueprintforbusiness.org\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":""},"autori":[1229],"fascicolo":[328],"class_list":["post-2961","articolo","type-articolo","status-publish","hentry","autori-massimo-franchi","fascicolo-giugno-2023"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Oikonomia - Societ\u00e0 Benefit e Responsabilit\u00e0 Sociale d\u2019Impresa<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Leggi l&#039;articolo a cura di Massimo Franchi, pubblicato nel numero di Giugno 2023. 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