{"id":2181,"date":"2015-06-01T12:00:00","date_gmt":"2015-06-01T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oikonomia.it\/?post_type=articolo&#038;p=2181"},"modified":"2026-04-12T19:22:23","modified_gmt":"2026-04-12T17:22:23","slug":"il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica","status":"publish","type":"articolo","link":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\/","title":{"rendered":"Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019esperienza giuridica"},"content":{"rendered":"<p>1. Il problema della laicit\u00e0, ossia della definizione dei limiti della dialettica tra sfera temporale e sfera religiosa, appartiene al novero delle questioni pi\u00f9 dibattute nell\u2019ambito della tradizione occidentale. Il principio di laicit\u00e0 ha la sua genesi nel lungo processo storico, politico e culturale, che ha attraversato la modernit\u00e0, e che ha il suo ineludibile radicamento nella\u00a0<em>Weltanschauung<\/em>\u00a0propria del cristianesimo.<br \/>\nCom\u2019\u00e8 stato osservato, la pagina evangelica del tributo, per cui occorre dare a Cesare quel che \u00e8 di Cesare ma a Dio quel che \u00e8 di Dio, ha veicolato l\u2019ingresso nella nostra tradizione del dualismo tra \u201ccielo e terra\u201d, secolare e religioso, che costituisce la condizione di pensabilit\u00e0 del tema della laicit\u00e0 in tutta la sua estensione<sup>1<\/sup>. Il problema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, tra legge religiosa e legge civile, rappresenta infatti la conseguenza logica del dualismo, cristallizzato nel precetto evangelico, tra istanza politica e istanza sacrale, appartenente a quel prezioso patrimonio assiologico e culturale di cui la modernit\u00e0 \u00e8 debitrice nei confronti del cristianesimo<sup>2<\/sup>.<br \/>\nIn questa cornice teorica, si inserisce la lucida analisi che conduce all\u2019affermazione secondo cui lo Stato di per s\u00e9 non \u00e8 \u201c<em>naturaliter<\/em>\u00a0laico<sup>3<\/sup>\u201d, ovvero non annovera tra i suoi principi costitutivi quello della laicit\u00e0. Lo Stato, infatti, ha una struttura monista, mentre il principio di laicit\u00e0 presuppone quel dualismo che invece \u00e8 proprio della Chiesa, e che si esprime nella tensione costante di arginare il fenomeno della sacralizzazione del politico e della politicizzazione del religioso.<br \/>\nPertanto, \u00e8 solo nella prospettiva del pensiero cristiano che il principio di laicit\u00e0, pur nelle diverse modalit\u00e0 di cristallizzazione<br \/>\nnel corso della storia del rapporto tra trono e altare, acquisisce la sua pienezza di senso.<br \/>\nNonostante, come premesso, il tema della dialettica tra sfera politica e sfera sacrale appartenga al novero delle questioni tradizionalmente pi\u00f9 dibattute e \u201cresistenti\u201d della nostra cultura, oggi pu\u00f2 dirsi tutt\u2019altro che esaurito e torna ad interrogarci costantemente, con una forza endogena che travalica i confini tradizionali della mera definizione dei rapporti istituzionali tra Stato e Chiesa, e che investe lo spazio pubblico, attualmente segnato dallo scontro costante, tipico della societ\u00e0 postmoderna globalizzata e pluralista, tra diverse concezioni etiche, religiose ed etniche. Le possibilit\u00e0 di intervento sulla vita umana, rese possibili dai nuovi approdi dello sviluppo tecnico-scientifico, il carattere multireligioso e multiculturale della societ\u00e0 odierna, si iscrivono in un orizzonte culturale privo di \u201cconvergenze etiche<sup>4<\/sup>\u201d e di paradigmi assiologici condivisi, e fanno acquisire al problema della laicit\u00e0 e della delineazione di una convivenza possibile entro uno \u201cspazio pubblico comune\u201d, un volto inedito.<br \/>\nIl profondo relativismo culturale, la sterilit\u00e0 assiologica, lo scientismo, il secolarismo esasperato, hanno determinato una profonda spaccatura tra societ\u00e0 religiosa e societ\u00e0 civile in ordine a temi fondamentali, come la famiglia, la sessualit\u00e0, le possibilit\u00e0 di intervento sulla vita umana, sia nella fase iniziale, che in quella finale<sup>5<\/sup>, ed il paradigma della laicit\u00e0 sembra essere entrato in una crisi profonda, che ne ha alterato gli elementi costitutivi, piegandolo ad un utilizzo meramente strumentale.<br \/>\nLa conflittualit\u00e0 normativa e istituzionale tra quelle istanze sempre pi\u00f9 assolute e radicali, connotate da forte ideologicit\u00e0, che rivendicano pieno riconoscimento e cittadi-nanza in nome della signoria del volontarismo individuale, cui si accompagna l\u2019anelito ad \u201cun paradigma debole della giuridicit\u00e0\u201d, orientato in modo asetticamente procedurale alla legittimazione di tali istanze, ha veicolato un\u2019accezione del principio di laicit\u00e0 prettamente \u201cindifferentista\u201d. L\u2019ordinamento statale dovrebbe, pertanto, affrancarsi da qualsiasi riferimento all\u2019etica, nel nome di un\u2019assoluta neutralit\u00e0 assiologica, ponendo le basi per uno spazio coesistenziale completamente asettico rispetto a tutte quelle \u201copzioni di valore\u201d che caratterizzano l\u2019esistenza umana, il cui unico spazio di residua legittimit\u00e0 \u00e8 rappresentato dalla coscienza individuale. In altri termini, lo spazio pubblico dovrebbe configurarsi come un luogo completamente neutrale rispetto a qualsiasi concezione del bene o istanza valoriale, perch\u00e9 assolutamente soggettiva, insindacabile e non oggettivabile su di un terreno comune.<br \/>\nLa categoria della laicit\u00e0 postula, pertanto, un\u2019inesauribile problematicit\u00e0, dovuta non solo alla molteplicit\u00e0 di forme assunte nel divenire storico-istituzionale, ma anche alla difficolt\u00e0 di definizione del suo statuto semantico. Il termine, infatti, \u00e8 stato ed \u00e8 utilizzato con accezioni profondamente diverse, al punto da indurre taluno a sostenerne, alla stregua di un\u2019analisi lucida e provocatoria al tempo stesso, il difficile impiego nell\u2019ambito del dibattito giuridico, il quale per la sua intima vocazione richiede l\u2019impiego di categorie dogmatiche assolutamente nitide ed univoche dal punto di vista concettuale e semantico<sup>6<\/sup>.<br \/>\nNell\u2019ambito dell\u2019esperienza giuridica si sono imposte interpretazioni della laicit\u00e0 molto eterogenee, alcune delle quali declinate in senso marcatamente ideologico, comportando la degradazione del concetto di laicit\u00e0 verso forme di vero e proprio laicismo<sup>7<\/sup>. \u00c8 questo il caso della cd.\u00a0<em>laic\u0457te de combat<\/em>, o laicit\u00e0 alla francese, che in chiave antireligiosa e anticlericale, anela all\u2019estirpazione del fenomeno religioso dalla sfera pubblica. Questo tipo di laicit\u00e0, o meglio di laicismo, da cui non \u00e8 immune peraltro anche parte della cultura nostrana, \u00e8 segnata da un\u2019indebita assolutizzazione della dimensione immanentistica e dalla conseguente frammentazione dell\u2019identit\u00e0 individuale, privata del riconoscimento nella sfera pubblica di quella dimensione dell\u2019esperienza rappresentata dalle convinzioni etico-religiose.<br \/>\nTuttavia, l\u2019inquinamento ideologico del principio di laicit\u00e0, le contraddizioni del \u201csecolarismo\u201d, proteso ad eliminare il riferimento al sacro nell\u2019ambito della sfera pubblica, hanno dimostrato un\u2019intrinseca fragilit\u00e0 ed inadeguatezza rispetto alle sfide poste dalla societ\u00e0 contemporanea, segnata peraltro da un forte ritorno nella dimensione pubblica del fenomeno religioso, perch\u00e9 \u2013 com\u2019\u00e8 stato acutamente affermato &#8211; \u201cla tendenza a cancellare il sacro, a eliminarlo interamente, prepara il ritorno surrettizio del sacro, in forma non pi\u00f9 trascendente bens\u00ec immanente, nella forma della violenza e del sapere della violenza<sup>8<\/sup>\u201d, come testimoniato dalla proliferazione nel nostro tempo degli atti di terrorismo a sfondo religioso.<br \/>\nLa crisi antropologica del nostro tempo, le sfide poste dalla nostra societ\u00e0, il ruolo di primo piano assunto dal fondamentalismo nell\u2019ambito della discussione pubblica, ci impongono di \u201cripensare<sup>9<\/sup>\u201d o meglio di ridefinire lo statuto di senso del paradigma della laicit\u00e0.<br \/>\n2. Nell\u2019ordinamento giuridico italiano l\u2019elaborazione del paradigma della laicit\u00e0 dello Stato \u00e8 di matrice giurisprudenziale.<br \/>\nIl principio di laicit\u00e0, infatti, non \u00e8 cristallizzato dal punto di vista definitorio in una specifica disposizione della nostra legge fondamentale, ma costituisce il frutto di una ricostruzione ermeneutica operata dalla Corte Costituzionale.<br \/>\nLa Consulta, nella nota sentenza n. 203 del 1989, ha affermato che i valori espressi dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 concorrono a delineare e strutturare \u201cil principio supremo della laicit\u00e0 dello Stato<sup>10<\/sup>\u201d.<br \/>\nCome afferma la Consulta, la laicit\u00e0, in base al combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, \u201cimplica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libert\u00e0 di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale\u201d. Emerge, dunque, dall\u2019elaborazione pretoria una nozione di laicit\u00e0 \u201caperta\u201d e \u201cpositiva\u201d, molto lontana da quella \u201ctradizionale francese\u201d, nella misura in cui non postula il confinamento della dimensione religiosa nell\u2019intimo sacrario della coscienza individuale, ma al contrario il pieno dispiegamento, la promozione e il rispetto della libert\u00e0 religiosa.<br \/>\nQuest\u2019apertura nei confronti del fenomeno religioso presuppone ineludibil-mente una strutturazione della dialettica tra lo Stato e le Confessioni religiose in termini assolutamente collaborativi e sinergici.<br \/>\nIl profilo del principio di laicit\u00e0, sotteso al nostro testo costituzionale, si configura in termini come molto diversi rispetto al modello francese, essendo caratterizzato dal riconosci-mento dell\u2019importanza della dimensione trascendente nell\u2019ambito dello spazio pubblico.<br \/>\nAlle Istituzioni, infatti, non \u00e8 richiesto un atteggiamento meramente tollerante nei confronti della religione, ma bens\u00ec un\u2019attivit\u00e0 di piena valorizzazione di quell\u2019elemento costitutivo e fondante dell\u2019identit\u00e0 del cittadino, rappresentato dal suo credo religioso.<br \/>\nTra le condizioni dello Stato laico, nell\u2019ottica di una pieno riconoscimento della rilevanza dei valori religiosi anche nell\u2019ambito del dibattito pubblico, si annovera innanzitutto la tutela sostanziale della libert\u00e0 religiosa, sia in termini \u201cnegativi\u201d come immunit\u00e0 da coercizioni esterne in materia di coscienza, sia in termini positivi ossia come garanzia delle condizioni sostanziali che ne consentano l\u2019esercizio; in quanto la religione non deve essere intesa per i legislatori \u201ccome un problema da risolvere, ma un fattore che contribuisce in modo vitale al dibattito pubblico della nazione<sup>11<\/sup>\u201d.<br \/>\nIn un contesto pluralista, come quello odierno, se si vogliono evitare profonde lacerazioni nel tessuto sociale, si rivela ineludibile la promozione dell\u2019incontro con la variet\u00e0 di opinioni ed istanze etico-religiose in una prospettiva dialogica. Com\u2019\u00e8 stato osservato, dal cittadino \u201cnon pu\u00f2 essere preteso un atteggiamento schizofrenico, che lo porti a spogliarsi del proprio credo e soprattutto delle proprie convinzioni nell\u2019attivit\u00e0 politica e sociale<sup>12<\/sup>\u201d, pertanto la laicit\u00e0 delle istituzioni si deve configurare come \u201claicit\u00e0 di confronto\u201d, aperta e protesa all\u2019incontro dialogico con l\u2019altro<sup>13<\/sup>.<br \/>\nLa Corte Costituzionale ha contribuito in un\u2019altra pronuncia, la n. 334 del 1996 sul tema della del giuramento, a delineare in modo ancora pi\u00f9 netto il contenuto del supremo principio di laicit\u00e0, individuandone il nucleo essenziale nella distinzione tra ordine temporale e ordine sacrale.<br \/>\nIl principio dell\u2019autonomia e della distinzione tra gli ordini ha il suo referente normativo nel primo comma dell\u2019articolo 7 della Costituzione, ai sensi del quale \u201clo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani\u201d.<br \/>\nChe il nucleo essenziale della laicit\u00e0 fosse rappresentato dalla distinzione tra lo Stato e le Chiese, reciprocamente indipendenti nei fini e nelle competenze, era gi\u00e0 stato affermato da Locke nell\u2019<em>Epistola sulla Tolleranza<\/em>, secondo il quale \u201cnessuna pace e sicurezza, e tanto meno comune amicizia si potr\u00e0 stabilire tra gli uomini fino a quando prevarr\u00e0 l\u2019opinione per cui l\u2019autorit\u00e0 \u00e8 fondata sulla grazia e la religione deve essere diffusa con la forza delle armi<sup>14<\/sup>\u201d.<br \/>\nLa distinzione tra l\u2019ordine politico e quello religioso dovrebbe essere correttamente intesa come incompetenza dello Stato in materia religiosa e reciproca autonomia dei due ordini, ma non come netta separazione. Il rispetto dell\u2019indipendenza e della diversit\u00e0 delle competenze, cifra di una \u201csana laicit\u00e0\u201d, postula, infatti, una collaborazione attiva tra lo Stato e la Chiesa, posto che entrambe, come affermato nel par. 76 della costituzione pastorale\u00a0<em>Gaudium et spes<\/em>, sono a servizio della vocazione personale e sociale dell\u2019uomo.<br \/>\nUna laicit\u00e0 \u201csana\u201d non esita a riconoscere il grande contributo dato al bene umano dalla religione, pur nella consapevolezza dell\u2019opportunit\u00e0 che la gestione di ci\u00f2 che afferisce alla sfera temporale avvenga senza contaminazioni e pregiudizi confessionali.<br \/>\nAl contrario, la separazione radicale tra sfera temporale e sfera spirituale, che si concretizza in un atteggiamento \u201cesclusivo\u201d e indifferente nei confronti della religione, rappresenta la cifra di \u201cun cattivo uso\u201d e di \u201cun\u2019erosione semantica\u201d della laicit\u00e0.<br \/>\nSul piano giuridico questo approccio, \u201cnegativo\u201d ed \u201cescludente\u201d, si traduce nella pretesa di un diritto neutrale, assolutamente scevro da qualsiasi riferimento ad un ordine ideale, meta-positivo e assiologicamente superiore, il cui fondamento \u00e8 riduttivamente rappresentato dall\u2019accordo, fondato su un \u201cminimo etico comune\u201d, tra gli attori sociali.<br \/>\nL\u2019esito di questa ermeneutica della laicit\u00e0 conduce, com\u2019\u00e8 stato osservato, ad un \u201cipertrofico politeismo etico\u201d, in cui tutte le opzioni valoriali, confinate nella privatezza individuale, sono considerate equivalenti, insindacabili e in nessun modo oggettivabili; e ad un\u2019indebita assolutizzazione della dimensione immanentistica, rendendo ineludibilmente fragile la costruzione di uno spazio pubblico e l\u2019effettivo esercizio delle libert\u00e0 fondamentali.<br \/>\nIl principio di laicit\u00e0, quando \u00e8 inteso nella sua autentica verit\u00e0, non presuppone la rassegnazione a un indebito relativismo e la rinuncia al riferimento ad una dimensione metafisica, ovvero ad un ordine etico-giuridico ideale e sovraordinato.<br \/>\nL\u2019autonomia, proclamata anche a livello costituzionale, va intesa con riferimento alla sfera ecclesiastica, non all\u2019ordine morale.<br \/>\nIn tal senso, \u00e8 opportuno costatare come la nostra Costituzione offra una serie di indici sistematici al riguardo. L\u2019articolo 2, ad esempio, utilizza il verbo \u201criconoscere\u201d, riferendosi ai diritti inviolabili dell\u2019individuo, ed ancora l\u2019articolo 29 qualifica la famiglia come societ\u00e0\u00a0<em>naturale<\/em>, rinviando ad un ordine normativo meta-positivo ed assiologicamente cogente.<br \/>\nNel contesto sociale odierno, caratterizzato dalla compresenza di contrapposte tavole di valori , il diritto, coerentemente con lo spirito laico, non pu\u00f2 configurarsi come uno strumento di registrazione asettica e neutrale delle dinamiche emergenti nella prassi, a meno che non voglia abdicare a quello che \u00e8 il suo compito fondamentale: garantire le condizioni obiettive della coesistenza umana , a partire dal riconoscimento della pre-condizione ontologica ed originaria della pari dignit\u00e0 di tutti gli esseri umani. La dignit\u00e0, infatti, \u201c\u00e8 la modalit\u00e0 assiologica in cui noi percepiamo il rilievo costitutivo che possiede tra gli uomini la simmetria (che nessuna forma di differenziazione sociale potr\u00e0 mai erodere)<sup>15<\/sup>\u201d. In questo senso la laicit\u00e0 del diritto risiede nel costante riconoscimento all\u2019uomo, o meglio a tutti gli uomini, in virt\u00f9 della nativa dignit\u00e0 e a prescindere dalle determinazioni esistenziali concrete, delle sue spettanze fondamentali.<br \/>\nInfine, il paradigma della laicit\u00e0, desumibile dal nostro testo costituzionale, a partire dal principio di distinzione tra ordine temporale e ordine sacrale, si estende anche al principio pattizio (art. 7, secondo comma, e art. 8, comma terzo), per cui la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose \u00e8 affidata allo strumento negoziale.<br \/>\nCome si evince da disposto di cui al terzo comma dell\u2019articolo 8, la previsione dello strumento giuridico delle Intese, attuabili mediante la legge, per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica, rappresenta un ulteriore indice della laicit\u00e0 del nostro ordinamento. Come nel caso del Concordato, infatti, lo Stato qualora voglia dettare norme speciali nei confronti del fenomeno religioso dovr\u00e0 necessariamente passare attraverso l\u2019accordo con le rappresentanze religiose<sup>16<\/sup>, in virt\u00f9 della sua incompetenza in materia religiosa. La\u00a0<em>ratio<\/em> della negoziazione legislativa va, inoltre, ravvisata nella necessit\u00e0 di garantire il principio di eguaglianza in senso sostanziale, che caratterizza il nostro ordinamento, e ammette la possibilit\u00e0 di una disciplina giuridica differenziata per salvaguardare le differenti identit\u00e0.<br \/>\nAlla luce di tali premesse, si pu\u00f2 concludere sostenendo che il modello italiano di laicit\u00e0 dimostra delle potenzialit\u00e0 intrinseche, anche con riferimento al contesto pluralista e multiculturale proprio della societ\u00e0 europea<sup>17<\/sup>. Il paradigma di laicit\u00e0, quale emerge dalla nostra Costituzione, nella misura in cui garantisce la piena autonomia dello Stato in relazione all\u2019ordine mondano della coesistenza, senza attribuirgli per\u00f2 alcun ruolo \u201csalvifico\u201d, ma comunque radicandolo in un quadro forte di principi fondamentali, riesce a coniugare il rispetto della differenza con una vocazione universale, ossia l\u2019apertura ad un ordine morale, che veicola il rispetto dei diritti umani fondamentali, a partire dalla libert\u00e0 religiosa, per garantire il bene di tutti gli uomini.<\/p>\n<p><strong>NOTE<\/strong><\/p>\n<p><sup>1\u00a0<\/sup>G. Dalla Torre,\u00a0<em>La citt\u00e0 sul\u00a0 monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e Comunit\u00e0 politica<\/em>,\u00a0 III ed. AVE. Roma 2007.<br \/>\n<sup>2\u00a0<\/sup>G. Dalla Torre,\u00a0<em>Stato e Chiesa<\/em>, in F. D\u2019Agostino (a cura di),\u00a0<em>Valori Giuridici Fondamentali<\/em>, Aracne, Roma 2010, p. 161.<br \/>\n<sup>3<\/sup>\u00a0G. Dalla Torre,\u00a0<em>Sulla laicit\u00e0 dello Stato<\/em>, in M. Corti (a cura di),\u00a0<em>Frontiere della libert\u00e0 religiosa. Riflessi dell\u2019Anno Costantiniano<\/em>, Giuffr\u00e8 Editore, Milano 2014, p. 71.<br \/>\n<sup>4\u00a0<\/sup>L\u2019espressione \u00e8 di Italo Mancini, il quale scrive al riguardo: \u201cNessuno, singolo o gruppo ce la fa da solo, nella grande complessit\u00e0 del mondo\u201d in I. Mancini, Tre follie, Citt\u00e0 Aperta edizioni, Troina (En), 2005, p. 49.<br \/>\n<sup>5\u00a0<\/sup>Vedi F. Botturi,\u00a0<em>Secolarizzazione, libert\u00e0, laicit\u00e0<\/em>, in M. Corti (a cura di),\u00a0<em>Frontiere della libert\u00e0 religiosa. Riflessi dell\u2019Anno Costantiniano<\/em>, cit., p. 195; C. Cardia,\u00a0<em>Laicit\u00e0, diritti umani, cultura relativista<\/em>, in\u00a0<em>Stato e Chiese e pluralismo confessionale<\/em>, Rivista telematica (<a href=\"http:\/\/www.staoechiese.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.staoechiese.it<\/a>), novembre 2009, pp. 7 e ss.; F. Macioce,\u00a0<em>La laicit\u00e0 come principio giuridico<\/em>, in A.C. Amato Mangiameli \u2013 M.R. Di Simone (a cura di),\u00a0<em>Diritto e religione<\/em>, Aracne, Roma 2010 , p. 426.<br \/>\n<sup>6\u00a0<\/sup>Cos\u00ec G. Dalla Torre,\u00a0<em>Laicit\u00e0 dello Stato: una nozione giuridicamente inutile<\/em>?, in\u00a0<em>Rivista internazionale di filosofia del diritto<\/em>, 1991, 2, pp. 274-200.<br \/>\n<sup>7\u00a0<\/sup>V. Possenti (a cura di),\u00a0<em>Laici e laicisti<\/em>, Fondazione Liberal, Firenze 2002.<br \/>\n<sup>8<\/sup>\u00a0R. Girard,\u00a0<em>La violenza e il sacro<\/em>, trad.it. Adelphi,\u00a0 Milano 1980, pp.417-418.<br \/>\n<sup>9\u00a0<\/sup>Sul punto D\u2019Agostino afferma: \u201cCome quasi tutti i principi costitutivi della modernit\u00e0, anche quello di laicit\u00e0 \u00e8 &#8211; a suo modo \u2013 perennemente in crisi, se non altro perch\u00e9 alla ricerca della definizione adeguata del suo statuto.\u201d in F. D\u2019agostino,\u00a0<em>Il diritto come problema teologico<\/em>, Giappichelli, Torino 1997, p. 120. Cos\u00ec anche G. Dalla Torre (a cura di),\u00a0<em>Ripensare la laicit\u00e0 . Il problema della laicit\u00e0 nella cultura giuridica contemporanea<\/em>, Giappichelli, Torino 1993; F. Macioce,\u00a0<em>La laicit\u00e0 come principio giuridico<\/em>, cit., p. 423.<br \/>\n<sup>10\u00a0<\/sup>In Giur. Cost., 1989, 898-899<br \/>\n<sup>11\u00a0<\/sup>Benedetto XVI,\u00a0<em>La carit\u00e0 politica. Discorsi agli uomini e alle donne impegnanti nelle istituzioni civili<\/em>, Libreria Editrice Vaticana, Citt\u00e0 del Vaticano 2012, p. 33.<br \/>\n<sup>12\u00a0<\/sup>Cos\u00ec F. Zanuso, \u201c<em>La costrizione alla libert\u00e0<\/em>\u201d.\u00a0<em>La religione civile di Rosseau e i paradossi del laicismo<\/em>, in A.C. Amato Mangiameli \u2013 F. D\u2019Agostino (a cura di),\u00a0<em>Diritto e Religione tra storia e politica<\/em>, Aracne, Roma 2012, p. 76 e ss. Sulla \u201claicit\u00e0 di confronto\u201d vedi anche S. Mangiameli,\u00a0<em>L\u2019identit\u00e0 dell\u2019Europa: laicit\u00e0 e libert\u00e0 religiosa<\/em>, in A.C. Amato Mangiameli \u2013 M.R. Di Simone (a cura di),\u00a0<em>Diritto e religione tra passato e futuro<\/em>, cit., p. 348<br \/>\n<sup>13\u00a0<\/sup>Cos\u00ec P. Ricoeur,\u00a0<em>La critica e la convinzione. A colloquio con Fran\u00e7ois Azouvi e Marc de Launay<\/em>,\u00a0 Jaca Book, Milano 1997, p. 185<br \/>\n<sup>14\u00a0<\/sup>J. Locke,\u00a0<em>Lettera sulla tolleranza<\/em>, Demetra editore, p.26.<br \/>\n<sup>15\u00a0<\/sup>F. D\u2019Agostino,\u00a0<em>Diritto e laicit\u00e0. Una prospettiva fenomenologico-strutturale<\/em>, in G. Dalla Torre (a cura di), Lessico della laicit\u00e0, Edizioni Studium, Roma 2007, p.116.<br \/>\n<sup>16\u00a0<\/sup>G. Dalla Torre,\u00a0<em>Stato e Chiesa<\/em>, in F. D\u2019Agostino (a cura di),\u00a0<em>Valori Giuridici Fondamentali<\/em>, cit., p. 169<br \/>\n<sup>17\u00a0<\/sup>G. Dalla Torre,<em>\u00a0Europa. Quale laicit\u00e0?<\/em>, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, p. 96.<\/p>","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":""},"autori":[990],"fascicolo":[224],"class_list":["post-2181","articolo","type-articolo","status-publish","hentry","autori-valeria-sala","fascicolo-giugno-2015"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Oikonomia - Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019esperienza giuridica<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Leggi l&#039;articolo a cura di Valeria Sala, pubblicato nel numero di Giugno 2015. Disponibile in formato PDF.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Oikonomia - Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019esperienza giuridica\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Leggi l&#039;articolo a cura di Valeria Sala, pubblicato nel numero di Giugno 2015. Disponibile in formato PDF.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Oikonomia\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-12T17:22:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.oikonomia.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/logo_oikonomia-nero.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Estimated reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"14 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/2015\\\/giugno\\\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/2015\\\/giugno\\\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\\\/\",\"name\":\"Oikonomia - Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019esperienza giuridica\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2015-06-01T10:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-12T17:22:23+00:00\",\"description\":\"Leggi l'articolo a cura di Valeria Sala, pubblicato nel numero di Giugno 2015. Disponibile in formato PDF.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/2015\\\/giugno\\\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-GB\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/2015\\\/giugno\\\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/2015\\\/giugno\\\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Articoli Rivista\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/articolo\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019esperienza giuridica\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/\",\"name\":\"Oikonomia\",\"description\":\"Rivista di Etica e Scienze Sociali Journal of Ethics &amp; Social Sciences\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-GB\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/#organization\",\"name\":\"Oikonomia - Rivista di etica e scienze sociali \\\/ Journal of Ethics & Social Sciences\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/03\\\/logo_oikonomia-nero.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/03\\\/logo_oikonomia-nero.png\",\"width\":500,\"height\":500,\"caption\":\"Oikonomia - Rivista di etica e scienze sociali \\\/ Journal of Ethics & Social Sciences\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.oikonomia.it\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Oikonomia - Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019esperienza giuridica","description":"Leggi l'articolo a cura di Valeria Sala, pubblicato nel numero di Giugno 2015. Disponibile in formato PDF.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\/","og_locale":"en_GB","og_type":"article","og_title":"Oikonomia - Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019esperienza giuridica","og_description":"Leggi l'articolo a cura di Valeria Sala, pubblicato nel numero di Giugno 2015. Disponibile in formato PDF.","og_url":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\/","og_site_name":"Oikonomia","article_modified_time":"2026-04-12T17:22:23+00:00","og_image":[{"width":500,"height":500,"url":"https:\/\/www.oikonomia.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/logo_oikonomia-nero.png","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Estimated reading time":"14 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\/","url":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\/","name":"Oikonomia - Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019esperienza giuridica","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/#website"},"datePublished":"2015-06-01T10:00:00+00:00","dateModified":"2026-04-12T17:22:23+00:00","description":"Leggi l'articolo a cura di Valeria Sala, pubblicato nel numero di Giugno 2015. Disponibile in formato PDF.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-GB","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellesperienza-giuridica\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.oikonomia.it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Articoli Rivista","item":"https:\/\/www.oikonomia.it\/articolo\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019esperienza giuridica"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/#website","url":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/","name":"Oikonomia","description":"Rivista di Etica e Scienze Sociali Journal of Ethics &amp; Social Sciences","publisher":{"@id":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-GB"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/#organization","name":"Oikonomia - Rivista di etica e scienze sociali \/ Journal of Ethics & Social Sciences","url":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.oikonomia.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/logo_oikonomia-nero.png","contentUrl":"https:\/\/www.oikonomia.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/logo_oikonomia-nero.png","width":500,"height":500,"caption":"Oikonomia - Rivista di etica e scienze sociali \/ Journal of Ethics & Social Sciences"},"image":{"@id":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/articolo\/2181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/articolo"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articolo"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"autori","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/autori?post=2181"},{"taxonomy":"fascicolo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/fascicolo?post=2181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}