{"id":2160,"date":"2015-06-01T12:00:00","date_gmt":"2015-06-01T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oikonomia.it\/?post_type=articolo&#038;p=2160"},"modified":"2026-04-12T19:22:23","modified_gmt":"2026-04-12T17:22:23","slug":"il-principio-di-laicita-nellordinamento-dellunione-europea","status":"publish","type":"articolo","link":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2015\/giugno\/il-principio-di-laicita-nellordinamento-dellunione-europea\/","title":{"rendered":"Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019ordinamento dell\u2019Unione Europea"},"content":{"rendered":"<p>A distanza di oltre un quarto di secolo dalla visita di Papa Giovanni Paolo II al Parlamento europeo<sup>1<\/sup>\u00a0il 25 novembre 2014, un Pontefice \u00e8 tornato a tenere un discorso di fronte a quella che pu\u00f2 considerarsi l\u2019Assemblea parlamentare pi\u00f9 grande del mondo per numero di elettori<sup>2<\/sup>.<\/p>\n<p>Alla vigilia dell\u2019intervento di Papa Francesco nell\u2019aula plenaria di Strasburgo, il presidente del PE, il socialista Martin Schulz, ha subito chiarito che la visita del Santo Padre \u201c<em>non \u00e8 un attacco alla laicit\u00e0 delle istituzioni europee. Laicit\u00e0 non vuol dire mancanza di dialogo. Laicit\u00e0 non vuol dire negare il pluralismo su cui l\u2019Europa si fonda. Laicit\u00e0 significa autonomia, imparzialit\u00e0, garanzia e libert\u00e0, non introspezione<\/em><sup>3<\/sup>\u201d.<\/p>\n<p>La solenne circostanza rappresenta l\u2019occasione per una breve analisi sul tema della laicit\u00e0 nell\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea. La problematica \u00e8 strettamente connessa a quella della libert\u00e0 religiosa, in un contesto \u2013 come quello europeo \u2013 sempre pi\u00f9 caratterizzato dalla globalizzazione e dal multiculturalismo<sup>4<\/sup>.<\/p>\n<p><strong>Le diverse accezioni del termine \u201claicit\u00e0\u201d<\/strong><sup>5<\/sup>.<br \/>\nLe relazioni tra Stato e Chiesa sono diversamente regolate all\u2019interno degli Stati membri dell\u2019UE.<\/p>\n<p>In via generale, si parla di laicit\u00e0 dello Stato sia con riferimento ad ordinamenti giuridici che relegano la dimensione religiosa alla sola sfera del privato, escludendola dal contesto sociale e istituzionale, sia relativamente ad ordinamenti che, seppure caratterizzati da una separazione \u2013 o\u00a0<em>melius<\/em>\u00a0distinzione \u2013 tra ordine civile e ordine ecclesiastico, riconoscono il ruolo pubblico delle confessioni religiose, garantendone l\u2019autonomia e la specificit\u00e0 e promuovendone, al tempo stesso, la collaborazione con la comunit\u00e0 statale. Non mancano, poi, soluzioni intermedie dove, nonostante la presenza di un regime di formale separazione, la dimensione religiosa e le sue implicazioni assumono rilevanza per l\u2019ordinamento.<\/p>\n<p>Il panorama europeo risulta alquanto variegato quanto al modo in cui i singoli Stati strutturano i propri rapporti con la religione. Alla Francia, il cui modello di laicit\u00e0 \u00e8 tradizionalmente ispirato al separatismo, si affiancano paesi confessionali come il Regno Unito, dove il sovrano \u00e8 anche capo della Chiesa, per giungere poi a stati concordatari (Italia) o ad ordinamenti dotati di una Costituzione nei quali \u00e8 contenuto un esplicito riferimento a Dio o ad una determinata religione.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, quella appena riportata \u00e8 una classificazione in via di superamento: a ben vedere, infatti, in Francia vige una legislazione di sostegno alle scuole cattoliche; in Gran Bretagna, ove si \u00e8 sviluppata una societ\u00e0 multietnica e multiculturale, assistiamo ad una consistente apertura nei confronti delle minoranze religiose che non si riconoscono nella Chiesa anglicana; in Spagna, soprattutto sotto il governo Zapatero, il principio di laicit\u00e0 ha assunto un ruolo assai diverso rispetto a quello sinora avuto in passato; infine, anche i paesi della Scandinavia, di tipo confessionista, presentano dei caratteri comunque rispettosi dei principi di laicit\u00e0 e pluralismo che informano la struttura dello Stato.<\/p>\n<p>Al momento attuale, tenuto conto delle specifiche tradizioni storiche, culturali e giuridiche consolidatesi nei singoli ordinamenti, non \u00e8, dunque, possibile prefigurare un modello di laicit\u00e0 comune a tutti gli Stati membri. Non siamo, infatti, alla presenza di un dato statico ed assoluto, quanto piuttosto ad un principio dinamico e relativo, cio\u00e8 suscettibile di assumere una pluralit\u00e0 di significati nel concreto atteggiarsi dei diversi sistemi costituzionali (si pensi, solo per fare un esempio, al modo in cui questi hanno cercato di dare soluzione alla complessa questione relativa all\u2019esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici).<\/p>\n<p><strong>L\u2019evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nell\u2019Unione europea<\/strong>.<br \/>\nSe poi guardiamo all\u2019esperienza che qui maggiormente interessa, ossia quella dell\u2019Unione europea, va innanzitutto evidenziato che all\u2019interno dei Trattati istitutivi \u2013 che costituiscono il c.d. diritto primario \u2013 non \u00e8 dato rinvenire alcuna espressa menzione del termine \u201claicit\u00e0\u201d, cos\u00ec come quello di \u201claico\u201d per qualificare l\u2019atteggiamento dell\u2019Unione nei confronti del fenomeno religioso. Ci\u00f2 \u00e8 dovuto al fatto che non sussiste una esclusiva competenza comunitaria in materia, dovendosi ritenere prevalenti le legislazioni nazionali, sia pure con l\u2019unico limite del rispetto dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali tutelato a livello europeo.<\/p>\n<p>Nel corso del processo di integrazione, infatti, l\u2019Europa si \u00e8 gradualmente affrancata dalla sua originaria connotazione economica per trasformarsi, grazie soprattutto alla attivit\u00e0 creativa della Corte di giustizia, in una \u201cComunit\u00e0 di diritti<sup>6<\/sup>\u201d. In particolare, per quel che riguarda la tutela dei diritti fondamentali<sup>7<\/sup>, nel cui ambito della quale rientra anche la libert\u00e0 religiosa, questa ha trovato la sua base normativa dapprima nei Trattati di Maastricht (1992) e di Amsterdam (1997), e, successivamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000.<\/p>\n<p>Con il Trattato di Maastricht, la giurisprudenza della Corte viene codificata all\u2019interno del Trattato sull\u2019Unione Europea (TUE), il cui art. F, par. 2, stabilisce: \u201c<em>l\u2019Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il successivo Trattato di Amsterdam trasferisce tale disposizione nell\u2019art. 6, par. 2, introducendo, per\u00f2, un nuovo paragrafo nel quale \u00e8 contenuta l\u2019affermazione secondo cui \u201c<em>l\u2019Unione si fonda sui principi di libert\u00e0, democrazia, rispetto dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri<\/em>\u201d (art. 6, par. 1, TUE).<\/p>\n<p>Infine, occorre fare riferimento alla Carta di Nizza del 2000, elaborata allo scopo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell\u2019evoluzione della societ\u00e0, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. Come precisato dallo stesso Preambolo, si tratta di un catalogo di diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal Trattato sull\u2019Unione europea e dai Trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), dalle Carte sociali adottate dalla Comunit\u00e0 e dal Consiglio d\u2019Europa, nonch\u00e9 di diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo. Tra questi meritano soprattutto di essere ricordati: la libert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di\u00a0<em>religione<\/em>\u00a0(art. 10)<sup>8<\/sup>, il diritto all\u2019istruzione (art. 14)<sup>9<\/sup>, il principio di uguaglianza (art. 20), il principio di non discriminazione (art. 21)<sup>10<\/sup>\u00a0e il rispetto della diversit\u00e0 culturale,\u00a0<em>religiosa<\/em>\u00a0e linguistica (art. 22)<sup>11<\/sup>.<\/p>\n<p>Con l\u2019entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), alla Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea \u00e8 stato conferito lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6 TUE) pur senza incorporarla al loro interno, come invece era nelle intenzioni del Trattato che adotta una Costituzione per l\u2019Europa, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004 e poi abbandonato a seguito del voto contrario espresso nei referendum svoltisi in Francia e Olanda. Ne consegue che i diritti in essa sanciti sono divenuti vincolanti sia per le istituzioni europee che per gli Stati membri in sede di applicazione del diritto dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>Chiese e organizzazioni religiose nel Trattato di Lisbona.<br \/>\nQuanto al rapporto tra UE e dimensione religiosa, l\u2019evoluzione del processo di integrazione ha conosciuto dei momenti in cui si \u00e8 cercato di dare un\u2019anima, ossia un fondamento etico e spirituale, ad un ordinamento da sempre pi\u00f9 orientato al mercato e all\u2019economia che non all\u2019uomo in quanto \u201c<em>persona dotata di una dignit\u00e0 trascendente<\/em><sup>12<\/sup>\u201d.<br \/>\nIl dibattito pi\u00f9 significativo in tal senso \u00e8 stato quello relativo alla proposta di inserire nel preambolo del Trattato costituzionale un riferimento alle radici cristiane dell\u2019Europa<sup>13<\/sup>. Com\u2019\u00e8 noto, nonostante le ripetute richieste di alcuni governi (Italia e Polonia in testa), \u00e8 prevalso, alla fine, l\u2019orientamento volto ad escludere il suddetto richiamo dal testo definitivamente approvato, limitandosi a citare, quale pi\u00f9 generica fonte di ispirazione, le \u201c<em>eredit\u00e0 culturali, religiose e umanistiche dell\u2019Europa<\/em>\u201d da cui si sarebbero \u201csviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell\u2019uguaglianza, della libert\u00e0 e dello Stato di diritto\u201d. L\u2019inciso \u00e8 stato, poi, ripreso dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, che ha provveduto a trasporlo all\u2019interno del preambolo del Trattato sull\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>Molti studiosi, anche italiani, hanno affermato che il riconoscimento delle radici cristiane nella Costituzione europea avrebbe rappresentato una minaccia al principio di laicit\u00e0 europea e che, in ogni caso, la questione deve ormai intendersi superata dopo l\u2019entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il trattato di riforma, infatti, inserisce nel corpus del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione Europea (TFUE) una nuova disposizione \u2013 l\u2019art. 17 \u2013 secondo cui \u201c<em>1. L\u2019Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunit\u00e0 religiose godono negli Stati membri in virt\u00f9 del diritto nazionale. 2. L\u2019Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virt\u00f9 del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l\u2019identit\u00e0 e il contributo specifico, l\u2019Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tale previsione, che riprende in gran parte il contenuto della Dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam del 1997, viene considerato un passo avanti verso la creazione di un diritto ecclesiastico europeo in quanto, se da un lato si ribadisce l\u2019incompetenza e la neutralit\u00e0 dell\u2019Unione nei confronti del fenomeno religioso inteso in senso ampio, ossia inclusivo anche della componente ateistica, dall\u2019altro lato viene istituzionalizzato un \u201c<em>dialogo aperto, trasparente e regolare<\/em>\u201d tra l\u2019Unione europea, le Chiese e le organizzazioni non confessionali.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in dettaglio, il primo comma del citato art. 17 TFUE \u2013 nell\u2019affermare che l\u2019UE \u201c<em>rispetta<\/em>\u201d e \u201c<em>non pregiudica<\/em>\u201d gli\u00a0<em>status<\/em>\u00a0che i singoli ordinamenti riconoscono alle chiese e alle associazioni religiose \u2013 intende anzitutto tutelare le tradizioni giuridiche e culturali proprie di ciascun Stato membro, preservando e valorizzando le specificit\u00e0 nazionali in merito alla qualificazione giuridica di tali entit\u00e0.<\/p>\n<p>Il comma 2 assicura uguale tutela agli\u00a0<em>status<\/em>\u00a0nazionali propri delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Tale riconoscimento, che pone su di un piano di sostanziale parit\u00e0 le associazioni ateistiche in senso lato<sup>14<\/sup>\u00a0con le chiese e le associazioni o comunit\u00e0 religiose, trova la propria ragion d\u2019essere nel fatto che quella europea \u00e8 una societ\u00e0 caratterizzata dal pluralismo e dalla non discriminazione (art. 2 TUE), dove tutti gli orientamenti (fedi e convenzioni di vario tipo) sono meritevoli di tutela<sup>15<\/sup>.<\/p>\n<p>Secondo la visione che emerge dai Trattati, quindi, l\u2019Unione si mantiene neutrale rispetto al fenomeno religioso: non professa la superiorit\u00e0 di alcuna Chiesa o confessione ma neanche disconosce il contributo da queste fornito in quanto strumenti di coesione sociale all\u2019interno dell\u2019Unione europea. Separatismo, quindi, non significa totale e assoluta indifferenza; infatti, ai sensi del comma 3 dell\u2019art. 17 TFUE, gli organismi europei sono chiamati a promuovere un percorso di dialogo e di confronto con le varie realt\u00e0 del mondo dell\u2019associazionismo religioso, nel rispetto delle diversit\u00e0 ma, pur sempre, in una prospettiva di condivisione degli obiettivi e dei valori fondamentali dell\u2019Unione.<\/p>\n<p><strong>Laicit\u00e0 o laicismo?<\/strong><br \/>\nDa quanto emerge sembrerebbe delinearsi a livello europeo un modello di laicit\u00e0 pluralista e inclusiva, nel senso che l\u2019Unione, fedele al suo motto \u2018<em>Unit\u00e0 nella diversit\u00e0<\/em>\u2019, \u00e8 separata dal fenomeno religioso ma al tempo stesso rispetta tutti i diversi orientamenti, con i quali mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, l\u2019art. 17 TFUE, per come \u00e8 stato formulato, si presta, a mio parere, a notevoli criticit\u00e0. Innanzitutto, il fatto che l\u2019Unione \u201c<em>rispetti<\/em>\u201d e \u201c<em>non pregiudichi<\/em>\u201d gli status di cui le chiese e le associazioni o comunit\u00e0 religiose godono ai sensi del diritto interno agli Stati membri (comma 1) porterebbe ad escludere, in linea di principio, qualsiasi potere di intervento da parte delle istituzioni europee in materia di regolazione degli interessi religiosi. In realt\u00e0 non \u00e8 cos\u00ec; infatti, come vedremo a breve, l\u2019evoluzione del processo di integrazione \u00e8 tale che il diritto dell\u2019Unione europea si occupa sempre di pi\u00f9 di temi e questioni che toccano, sia pure indirettamente, la sfera religiosa. \u00c8 presto per dire se si arriver\u00e0 in tempi brevi ad una armonizzazione dei rapporti con le organizzazioni confessionali; \u00e8 certo, comunque, che tale materia tende ormai a travalicare i confini nazionali anche a causa delle molteplici occasioni di incontro, per non dire di scontro, tra le decisioni assunte in seno all\u2019Unione, destinate ad avere effetti in questo particolare settore, e le scelte dei singoli Stati membri.<\/p>\n<p>Suscita perplessit\u00e0, se non vero e proprio disagio per chi si riconosce in una delle principali religioni, anche la formale equiparazione, prevista dal secondo comma dell\u2019art. 17, tra le diverse entit\u00e0 religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Ci\u00f2 dimostra, soprattutto per chi ancora fosse convinto del contrario, che le Chiese dominanti non solo non rivestono alcuna posizione peculiare all\u2019interno dell\u2019ordinamento europeo ma, anzi, queste sono considerate alla stregua di qualsiasi associazione ideologica non confessionale<sup>16<\/sup>. A ci\u00f2 si aggiunga che tutte le volte in cui i pi\u00f9 importanti gruppi religiosi hanno cercato di far valere le proprie istanze, volte a far s\u00ec che la dimensione spirituale trovasse adeguato accoglimento nello spazio pubblico europeo, qualsiasi tentativo che andava in questa direzione \u00e8 stato per lo pi\u00f9 percepito come un tentativo di pressione per influire sul processo decisionale a difesa di interessi particolari. Non \u00e8 un caso, infatti, che c\u2019\u00e8 chi sostiene che il riconoscimento della sfera religiosa operato dal Trattato di Lisbona sia stato in realt\u00e0 il risultato di una intensa attivit\u00e0 di\u00a0<em>lobbying<\/em>\u00a0da parte delle Chiese<sup>17<\/sup>.<\/p>\n<p>Infine, quanto al dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni (confessionali e non), previsto dal terzo comma dell\u2019art. 17 TFUE, il Trattato non fa altro che formalizzare ci\u00f2 che di fatto esiste gi\u00e0 da molti anni. Tra i principali organismi che hanno una propria rappresentanza a Bruxelles vi sono, infatti, la Conferenza delle Chiese europee (KEK), il Consiglio delle Conferenze episcopali d\u2019Europa (CCEE) e la Commissione degli episcopati della Comunit\u00e0 Europea (Comece). Di conseguenza, anche sotto questo profilo, non \u00e8 dato registrare alcuna significativa novit\u00e0. Assai incerti e complessi appaiono, poi, gli esiti a cui pu\u00f2 portare questo dialogo visto che ben difficilmente \u00e8 possibile prefigurare nel contesto giuridico europeo un sistema di intese, accordi o concordati, cos\u00ec come quello adottato in alcuni Stati membri.<\/p>\n<p>Non resta che evidenziare, infine, che nonostante la generale incompetenza delle istituzioni comunitarie in materia di politica ecclesiastica, sono frequenti le risoluzioni del Parlamento europeo su tematiche che toccano pi\u00f9 da vicino la sfera etica e religiosa (aborto, fecondazione assistita, matrimonio omoses-suale, eutanasia, ecc.). Solo per citare l\u2019ultima in ordine cronologico, con la risoluzione del 12 marzo 2015, la stessa Assemblea di Strasburgo, che poco tempo prima aveva applaudito Papa Francesco, ha approvato la \u201c<em>Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell\u2019Unione europea in materia<\/em>\u201d. Nella sezione del documento relativa ai c.d. \u201cdiritti LGBTI\u201d (sigla che racchiude le persone lesbiche,\u00a0<em>gay<\/em>, bisessuali,\u00a0<em>transgender<\/em>\u00a0e intersessuali), si afferma, tra l\u2019altro, che il Parlamento incoraggia gli Stati membri: a) \u201ca contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili\u201d (par 162); b) \u201ca garantire procedure rapide, accessibili e trasparenti di riconoscimento del genere, che rispettino il diritto all\u2019autodeterminazione\u201d (par. 163). Inoltre, gli Stati membri sono invitati a riconoscere i diritti inalienabili delle donne e delle ragazze all\u2019autonomia decisionale \u201cper quanto concerne, tra l\u2019altro, il diritto di accedere alla pianificazione familiare volontaria e all\u2019aborto sicuro e legale\u201d (par. 136).<\/p>\n<p>\u00c8 vero che la risoluzione non \u00e8 uno strumento giuridicamente vincolante ma rappresenta comunque un notevole incentivo affinch\u00e9 gli Stati adottino norme specifiche su queste materie.<\/p>\n<p>L\u2019attacco alla famiglia (e alla vita) dimostra che, dietro il paravento di una presunta laicit\u00e0 pluralista e dialogante, l\u2019Unione europea, la cui legittimazione democratica \u00e8 alquanto discussa(<sup>18<\/sup>), porti avanti in realt\u00e0 un progetto laicista che mira a indebolire, se non a distruggere, l\u2019identit\u00e0 religiosa, specie quella cristiana. Questa visione radicale della laicit\u00e0, che privilegia il riconoscimento illimitato dei diritti individuali in nome della assoluta libert\u00e0 di coscienza, \u00e8 comunemente nota come \u201cdittatura del relativismo\u201d ed \u00e8 stata pi\u00f9 volte denunciata da Benedetto XVI. La vera laicit\u00e0, ci insegna Papa Ratzinger, ha bisogno della trascendenza: \u00e8 quella che non si limita a tollerarla, ma anzi la promuove senza pretendere che i credenti rinuncino a professare pubblicamente la propria fede<sup>19<\/sup>. \u00c8 anche vero, d\u2019altra parte, che la visione religiosa deve abbandonare ogni tentazione fondamentalista; la religione cerca di proporre la sua verit\u00e0 ma non pu\u00f2 avere la pretesa, nell\u2019ambito di un contesto pluralistico, che questa venga recepita dallo Stato.<\/p>\n<p>Non resta a questo punto che concludere da dove abbiamo cominciato, ossia con le parole pronunciate da Papa Francesco dinanzi al Parlamento europeo, parole quanto mai attuali in una societ\u00e0 sempre pi\u00f9 secolarizzata e distante dalla sfera religiosa: \u201c<em>Un\u2019Europa che non \u00e8 pi\u00f9 capace di aprirsi alla\u00a0dimensione trascendente della vita \u00e8 un\u2019Europa che lentamente rischia di perdere la propria anima e anche quello \u201cspirito umanistico\u201d che pure ama e difende<\/em>\u201d (\u2026) \u201cA voi legislatori spetta il compito di custodire e far crescere l\u2019identit\u00e0 europea, affinch\u00e9 i cittadini ritrovino fiducia nelle istituzioni dell\u2019Unione e nel progetto di pace e amicizia che ne \u00e8 il fondamento\u201d. E ancora: \u201c<em>Vi esorto a lavorare perch\u00e9 l\u2019Europa riscopra la sua anima buona (\u2026) Il compito dell\u2019anima \u00e8 quello di sostenere il corpo, di esserne la coscienza e la memoria storica. E una storia bimillenaria lega l\u2019Europa e il cristianesimo. Una storia non priva di conflitti e di errori, anche di peccati, ma sempre animata dal desiderio di costruire per il bene. Lo vediamo nella bellezza delle nostre citt\u00e0, e pi\u00f9 ancora in quella delle molteplici opere di carit\u00e0 e di edificazione umana comune che costellano il continente. Questa storia, in gran parte, \u00e8 ancora da scrivere. Essa \u00e8 il nostro presente e anche il nostro futuro. Essa \u00e8 la nostra identit\u00e0. E l\u2019Europa ha fortemente bisogno di riscoprire il suo volto per crescere, secondo lo spirito dei suoi Padri fondatori, nella pace e nella concordia, poich\u00e9 essa stessa non \u00e8 ancora esente dai conflitti<\/em><sup>20<\/sup>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NOTE<\/strong><\/p>\n<p><sup>1<\/sup>Giovanni Paolo II, Discorso al Parlamento europeo, 11 ottobre 1988.<br \/>\n<sup>2<\/sup>Con i suoi circa 400 milioni di elettori il PE \u00e8 secondo solo alla Camera del Popolo dell\u2019India.<br \/>\n<sup>3<\/sup>Martin Schulz, Il senso dell\u2019Unione, in \u00abL\u2019Osservatore Romano\u00bb, 23 novembre 2014, p. 1.<br \/>\n<sup>4<\/sup>Su questi temi sia consentito rinviare all\u2019illuminante saggio del mio Maestro, il prof. Stelio Mangiameli, gi\u00e0 docente della Pontificia Universit\u00e0 degli Studi San Tommaso d&#8217;Aquino: L\u2019identit\u00e0 dell\u2019Europa: laicit\u00e0 e libert\u00e0 religiosa, in \u00abForum di Quaderni Costituzionali\u00bb, 2009.<br \/>\n<sup>5<\/sup>Cfr., in materia, G. Dalla Torre, Le \u201claicit\u00e0\u201d e la \u201claicit\u00e0\u201d, in AA.VV., \u00abLaicit\u00e0 cristiana\u00bb, a cura di F. D\u2019Agostino, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007.<br \/>\n<sup>6<\/sup>Cos\u00ec A. von Bogdany, Grundrechtsgemeinschaft als Integrazionsziel?,\u00a0 in \u00abJuristen Zeitung\u00bb, 2001, p. 157 ss.; in italiano, I diritti fondamentali e la natura dell\u2019Unione europea, in \u00abDiritto pubblico\u00bb, 2001, p. 849 ss.<br \/>\n<sup>7<\/sup>Cfr. S. Mangiameli, L\u2019esperienza costituzionale europea, Aracne, Roma, 2008, e dello stesso Autore, L\u2019Ordinamento europeo, Vol. I, I principi dell\u2019Unione, Giuffr\u00e9, Milano, 2006.<br \/>\n<sup>8<\/sup>Art. 10 (Libert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di religione): \u201c1. Ogni persona ha diritto alla libert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libert\u00e0 di cambiare religione o convinzione, cos\u00ec come la libert\u00e0 di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l\u2019insegnamento, le pratiche e l\u2019osservanza dei riti. 2. Il diritto all\u2019obiezione di coscienza \u00e8 riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l\u2019esercizio\u201d.<br \/>\n<sup>9<\/sup>Ai sensi del comma 3 di tale disposizione, viene, tra l\u2019altro, tutelato il diritto dei genitori di provvedere all\u2019educazione e all\u2019istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche.<br \/>\n<sup>10<\/sup>Art. 21 (Non discriminazione): \u201c1. \u00c8 vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l\u2019origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l\u2019appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilit\u00e0, l\u2019et\u00e0 o l\u2019orientamento sessuale\u201d. Una previsione analoga \u00e8 contenuta nell\u2019art. 10 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE).<br \/>\n<sup>11<\/sup>Art. 22 (Diversit\u00e0 culturale, religiosa e linguistica): \u201cL\u2019Unione rispetta la diversit\u00e0 culturale, religiosa e linguistica\u201d.<br \/>\n<sup>12<\/sup>Papa Francesco, Discorso al Parlamento europeo, 25 novembre 2014.<br \/>\n<sup>13<\/sup>Pur dissentendo dalle conclusioni, per una efficace ricostruzione della vicenda, sia consentito rinviare a G. Galante, La questione delle radici giudaico-cristiane nel prisma dell&#8217;integrazione europea, in \u00abIl processo di integrazione europea dopo il trattato di Lisbona. Dottorato di ricerca in Tutela dei diritti fondamentali &#8211; Diritto pubblico italiano ed europeo\u00bb, a cura di G. Marazzita, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2012, p. 223 ss.<br \/>\n<sup>14<\/sup>In tale ambito rientrano pure le organizzazioni che si ispirano a correnti di pensiero di matrice illuminista, come quelle formate da agnostici, scettici e indifferenti.<br \/>\n<sup>15<\/sup>Del resto, gi\u00e0 da tempo, la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo di Strasburgo aveva affermato che la libert\u00e0 religiosa, tutelata dall\u2019art. 9 della Convenzione, \u00e8 garantita sia nella sua accezione positiva che in quella negativa, nel senso che ricomprende anche la professione di ateismo o di agnosticismo, e che il pluralismo religioso rappresenta un elemento indispensabile per lo sviluppo di una societ\u00e0 democratica (sentenza Kokkinakis contro Grecia del 25 maggio 1993).<br \/>\n<sup>16<\/sup>Questi concetti erano gi\u00e0 stati espressi da F. Margiotta Broglio, In Europa il Vaticano \u00e8 declassato, in \u00abLimes\u00bb, 1, 2000, p. 153 ss.<br \/>\n<sup>17<\/sup>\u00a0La capacit\u00e0 di pressione delle organizzazioni confessionali era gi\u00e0 stata evidenziata da G. Macr\u00ec, Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa politica, Giappichelli, Torino, 2004.<br \/>\n<sup>18<\/sup>La problematica \u00e8 stata rilanciata dal Tribunale costituzionale federale tedesco (Bundesverfassungsgericht) nella nota sentenza Lissabon del 30 giugno 2009.<br \/>\n<sup>19<\/sup>Cfr. J. Ratzinger, Fede Verit\u00e0 Tolleranza. Il Cristianesimo e le religioni del mondo. Cantagalli, Siena, 2003.<br \/>\n<sup>20<\/sup>Papa Francesco, Discorso al Parlamento europeo, 25 novembre 2014.<\/p>","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":""},"autori":[963],"fascicolo":[224],"class_list":["post-2160","articolo","type-articolo","status-publish","hentry","autori-pier-giorgio-casalena","fascicolo-giugno-2015"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Oikonomia - Il principio di laicit\u00e0 nell\u2019ordinamento dell\u2019Unione Europea<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Leggi l&#039;articolo a cura di Pier Giorgio Casalena, pubblicato nel numero di Giugno 2015. 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