{"id":1927,"date":"2012-02-01T12:00:00","date_gmt":"2012-02-01T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oikonomia.it\/?post_type=articolo&#038;p=1927"},"modified":"2026-04-12T16:35:38","modified_gmt":"2026-04-12T14:35:38","slug":"il-diritto-allo-sviluppo-e-la-sua-attualita-nel-contesto-globale","status":"publish","type":"articolo","link":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2012\/febbraio\/il-diritto-allo-sviluppo-e-la-sua-attualita-nel-contesto-globale\/","title":{"rendered":"Il diritto allo sviluppo e la sua attualit\u00e0 nel contesto globale"},"content":{"rendered":"<p>La Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, approvata dall\u2019Assemblea Generale delle ONU il 4 dicembre 1986, di cui si celebra il 25\u00b0, pu\u00f2 essere considerata il punto di arrivo di un percorso storico che a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), sotto la spinta dei Paesi in via di sviluppo e del processo di autodeterminazione e di decolonizzazione, ha messo in luce in particolare le esigenze dei paesi sottosviluppati, non solo di ordine politico (indipendenza), ma anche di ordine economico-sociale.<\/p>\n<p>Secondo la Dichiarazione il diritto allo sviluppo costituisce un diritto inalienabile dell\u2019uomo e l\u2019essere umano \u00e8 il soggetto centrale del processo di sviluppo.<\/p>\n<p>Nell\u2019art. 1 e nell\u2019art. 2 della Dichiarazione, viene specificato che \u201cogni persona umana e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti dell\u2019uomo e tutte le libert\u00e0 fondamentali possano venire pienamente realizzati, e beneficiare di tale sviluppo\u201d (art. 1 comma 1). Si sottolinea inoltre che l\u2019essere umano \u201cdeve essere pertanto il protagonista attivo e il beneficiario del diritto allo sviluppo\u201d (art. 2 comma 1). Proprio perch\u00e9 \u00e8 la persona ad essere \u201cprotagonista\u201d si comprende il successivo passaggio dell\u2019art. 2 comma 2, in cui si afferma che \u201ctutti gli esseri umani hanno la responsabilit\u00e0 dello sviluppo sul piano individuale e collettivo, tenuto conto delle esigenze del pieno rispetto dei loro diritti dell\u2019uomo e delle loro libert\u00e0 fondamentali,<\/p>\n<p>nonch\u00e9 dei loro doveri nei confronti della comunit\u00e0\u201d. Viene in luce l\u2019universalit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 dei diritti dell\u2019uomo, che verr\u00e0 esplicitamente affermata nell\u2019art. 6 e ripresa nell\u2019art. 9 come dovere degli Stati di promuoverne e incoraggiarne il rispetto, nonch\u00e9 il dovere (responsabilit\u00e0 e doveri) di ogni persona a perseguire lo sviluppo dei propri popoli e della comunit\u00e0 mondiale.<\/p>\n<p>I successivi articoli, dall\u2019articolo 3 all\u2019articolo 8, quindi la parte centrale della Dichiarazione, mettono invece in evidenza la responsabilit\u00e0 degli Stati per la realizzazione del diritto allo sviluppo, responsabilit\u00e0 che si deve esprimere sia nel creare le condizioni nazionali e internazionali a tale scopo (art.3, comma 1), sia nel dovere di collaborazione gli uni con gli altri (art. 3, comma 3), ma anche nella messa in atto di un\u2019azione sostenuta per garantire un pi\u00f9 rapido sviluppo dei paesi emergenti (art. 4, comma 2) e di favorire la partecipazione popolare (art. 8). Dalla Dichiarazione non risulta tuttavia una responsabilit\u00e0 \u201ca senso unico\u201d ossia esclusivamente dei Paesi economicamente avanzati nei confronti dei Paesi emergenti, perch\u00e9 in pi\u00f9 punti si sottolineano invece le responsabilit\u00e0 che incombono sugli Stati sul piano nazionale, che coinvolge perci\u00f2 anche i Paesi destinatari degli aiuti allo sviluppo nel dovere di utilizzarli al meglio in favore della propria popolazione, e pi\u00f9 in generale la responsabilit\u00e0 di tutti gli Stati nel perseguimento del proprio sviluppo, a partire perci\u00f2 dalle proprie risorse di ordine economico, sociale, culturale.<\/p>\n<p>Il fatto che il diritto allo sviluppo sia stato definito come diritto umano della persona e dei popoli, e non solo dei popoli, come sarebbe potuto avvenire basandosi sull\u2019unico precedente atto internazionale che lo citava, la Carta Africana dei diritti dell\u2019uomo e dei popoli (1981), va collegato da un lato al mantenimento della struttura di fondo dei diritti umani, diritti individuali da far valere nei confronti dello Stato; d\u2019altro lato al rapporto fra diritti e doveri che, in forza dell\u2019art. 29 della Dichiarazione Universale, fonda una responsabilit\u00e0 comune per la realizzazione dei diritti umani, responsabilit\u00e0 che non pu\u00f2 essere lasciata alla sola Autorit\u00e0 pubblica. E\u2019 stato autorevolmente affermato che \u201cl\u2019art. 29 assegna una responsabilit\u00e0 a tutti noi di proteggere e promuovere i diritti contenuti nella Dichiarazione. L\u2019individuo pu\u00f2 essere minacciato dallo Stato o sminuito da imprese transnazionali e istituzioni finanziarie internazionali. Ma il messaggio dell\u2019art. 29 \u00e8 chiaro: l\u2019individuo deve lavorare per sviluppare i diritti umani, sia individualmente che nella comunit\u00e0 e in quanto membro di un gruppo non governativo in senso lato\u201d<sup>1<\/sup>. Questo aspetto mette in luce una della caratteristiche dei diritti economico-sociali e dei diritti umani di \u201cterza generazione\u201d rispetto agli storici diritti civili tesi soprattutto a perseguire la libert\u00e0 degli individui di fronte alle possibili limitazioni dell\u2019Autorit\u00e0: il diritto allo sviluppo porta con s\u00e9 una sorta di obbligo di porre in essere dei comportamenti attivi, non solo di\u00a0<em>non facere<\/em>, ma piuttosto di\u00a0<em>facere<\/em>, che si dovrebbero tramutare in concrete politiche nazionali e internazionali per la loro realizzazione.<\/p>\n<p>Il diritto allo sviluppo va considerato perci\u00f2 come il diritto a un particolare processo di sviluppo<sup>2<\/sup>, per cui non tutte le modalit\u00e0 che possono essere scelte a livello nazionale o internazionale per realizzarlo (per esempio in termini di crescita economica), rientrano nell\u2019ambito della Dichiarazione, ma solo quel processo di sviluppo \u201cin cui tutti i diritti umani e tutte le libert\u00e0 fondamentali possano venire pienamente realizzati\u201d (art. 1 comma 1), comprendendo quindi anche il godimento dei diritti civili e politici e la piena partecipazione alle decisioni politiche.<\/p>\n<p>La Dichiarazione mette in luce una visione dello sviluppo non solo in termini economici o di mero trasferimento di risorse o di sola assistenza tecnica, ma piuttosto comprensiva degli aspetti sociali, culturali, di crescita delle comunit\u00e0 politiche, di rispetto dei diritti umani, di costruzione della pace. Anche in questo caso la Dichiarazione anticipa da un lato quella impostazione che trover\u00e0 consacrazione nell\u2019ambito delle Nazioni Unite attraverso il concetto di \u201csviluppo umano\u201d<sup>3<\/sup>\u00a0e di cui si sono fatti interpreti i Rapporti pubblicati dall\u2019UNDP dal 1990 ad oggi, si pone d\u2019altro lato in continuit\u00e0 con una riflessione sullo \u201csviluppo integrale dell\u2019uomo e dei popoli\u201d che aveva trovato ampia considerazione e impulso da parte del Magistero della Chiesa Cattolica<sup>4<\/sup>.<\/p>\n<p>Il diritto allo sviluppo va oltre la promozione dello sviluppo umano, nel senso indicato dall\u2019Indice dell\u2019UNDP, che risulta da una combinazione fra il prodotto interno lordo e degli indicatori di tipo sanitario ed educativo, senza tenere sufficientemente conto di aspetti legati alla giustizia e alle libert\u00e0 fondamentali. Si tratta perci\u00f2 di approcci complementari, per cui l\u2019approccio dei diritti umani allo sviluppo pu\u00f2 ben essere considerato come sviluppo umano realizzato in una maniera da dare compimento ai diritti umani.<\/p>\n<p>Il dovere di cooperazione fra gli Stati per realizzare il diritto allo sviluppo. La Dichiarazione rafforza esplicitamente (art. 3 comma 3) il dovere di cooperazione per garantire lo sviluppo, dovere che \u00e8 riferito agli Stati, e che va letto in connessione con l\u2019art. 10 della Dichiarazione stessa che impegna gli Stati a mettere in atto misure concrete per il perseguimento di tale obiettivo<sup>5<\/sup>. Anche la dottrina internazionalistica che nega l\u2019esistenza di un diritto della cooperazione e dello sviluppo nonch\u00e9 di un diritto allo sviluppo, \u00e8 concorde nel ritenere che sussista nel diritto internazionale una norma consuetudinaria che impone un obbligo di cooperazione. La divisione avviene sulla possibilit\u00e0 di individuare un obbligo diretto a realizzare lo sviluppo degli individui e dei popoli. Il problema riguarda la natura degli atti e la loro efficacia.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la natura degli atti \u00e8 vero che quelli che espressamente prevedono il diritto allo sviluppo sono atti o di portata regionale (la Carta Africana) o di portata pure universale come la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, ma comunque rientranti nel\u00a0<em>soft law<\/em>, quindi non immediatamente precettivi. E\u2019 per\u00f2 necessario &#8211; a mio avviso \u2013 considerare tali atti non in maniera isolata, ma in connessione con altre disposizioni che, pur non menzionando esplicitamente il diritto allo sviluppo, ad esso sono sistematicamente collegabili. Tra esse assume particolare rilievo il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali i cui articoli 11, 12 e 13 specificano il diritto all\u2019alimentazione, all\u2019alloggio, alla salute e all\u2019istruzione. Queste previsioni normative sono completate da una serie di atti interpretativi in materia adottati dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali riguardanti per esempio il diritto alla salute, all\u2019istruzione, all\u2019alimentazione, all\u2019acqua (<em>General Comments<\/em>). Nel caso del Patto si tratta di una Convenzione internazionale ratificata dagli Stati membri e quindi divenuta norma pienamente operante nei rispettivi ordinamenti interni.<\/p>\n<p>Si pensi inoltre alla normativa dell\u2019Unione Europea in materia di cooperazione allo sviluppo, ora facente parte integrante dei Trattati, e alle singole normative nazionali in materia. Esse non prevedono di per s\u00e9 un diritto allo sviluppo, ma manifestano tuttavia la chiara volont\u00e0 della Comunit\u00e0 internazionale e degli Stati di perseguirlo, dando cos\u00ec seguito alla previsione dell\u2019art. 10 della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo.<\/p>\n<p>Sviluppo e globalizzazione<\/p>\n<p>Le riflessioni condotte evidenziano la difficolt\u00e0 a passare dal piano di orientamento politico a quello giuridico, mentre la necessit\u00e0 di dare particolare attenzione a quest\u2019ultimo aspetto \u00e8 a mio avviso ulteriormente motivata da una tendenza frutto del processo di globalizzazione in corso e della stretta interdipendenza fra le questioni dello sviluppo e quelle relative, per esempio, alle politiche commerciali e finanziarie internazionali. La globalizzazione porta con s\u00e9 un aumento degli attori coinvolti sulla scena internazionale ed una diversificazione delle fonti normative, che non sono pi\u00f9 solo di natura statale o intergovernativa, ma che soprattutto nell\u2019ambito economico e commerciale vede il ruolo attivo degli attori economici privati come produttori di diritto soprattutto di natura contrattuale. Ci si chiede perci\u00f2 se \u201cla globalizzazione tenda a porre il diritto in forma singolare o plurale: insomma si deve parlare di un<em>\u00a0diritto<\/em>\u00a0della globalizzazione, o piuttosto di\u00a0<em>molteplici diritti<\/em>\u00a0della globalizzazione? (\u2026) la globalizzazione sembra tendere verso una pluralit\u00e0 di diritti e una impossibilit\u00e0 di\u00a0<em>reductio ad unum<\/em>\u00a0del diritto (\u2026). Rotta l\u2019immagine unitaria che il diritto aveva nello specchio statale, o nei diversi specchi statali, esso appare spezzettato, attraversato da molteplici linee di divisione, riprodotto in immagini simili, ma sfocate e confuse\u201d<sup>6<\/sup>.<\/p>\n<p>Queste situazioni e prospettive hanno in effetti una significativa rilevanza per il tema dei diritti umani e per il diritto allo sviluppo, perch\u00e9 pongono degli interrogativi sulla effettiva possibilit\u00e0 della normativa dei diritti umani di costituire un vincolo efficace ad una produzione giuridica che avviene spesso al di fuori dell\u2019ambito statale o intergovernativo, ma d\u2019altro lato sottolineano l\u2019importanza che i diritti umani, proprio perch\u00e9 connessi alla dignit\u00e0 della persona, mantengano quei caratteri di universalit\u00e0 e inviolabilit\u00e0 che valgono in relazione a qualunque soggetto pubblico o privato che ne minacci la realizzazione.<\/p>\n<p>E\u2019 quindi particolarmente necessario proprio oggi un approccio allo sviluppo basato sui diritti umani<sup>7<\/sup>, guardando al diritto internazionale non primariamente come strumento per il mantenimento degli equilibri fra gli Stati, ma piuttosto come strumento per assicurare la piena realizzazione della dignit\u00e0 umana. I diritti umani vanno perci\u00f2 considerati come obiettivo da raggiungere, ma anche come criterio valutativo delle azioni della comunit\u00e0 internazionale, a cominciare dalle stesse Nazioni Unite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NOTE:<\/strong><\/p>\n<p><sup>1<\/sup>\u00a0Robinson Mary,\u00a0<em>From Human Rights to People\u2019s Rights: fifty years after the Universal Declaration, in Diritti dell\u2019uomo, diritti dei popoli<\/em>, 2002, pag. 29. Si tratta di un discorso pronunciato dall\u2019allora Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti dell\u2019Uomo in occasione del 50\u00b0 Anniversario della Dichiarazione Universale.<\/p>\n<p><sup>2<\/sup>\u00a0Questa impostazione \u00e8 stata fatta propria dal Gruppo sul Diritto allo sviluppo istituito nell\u2019ambito della Commissione dei diritti umani e tuttora operante. In particolare va tenuto presente il lavoro di riflessione condotto dall\u2019esperto indipendente A. Sengupta.<\/p>\n<p><sup>3<\/sup>\u00a0Concetto che \u00e8 entrato a pieno titolo nella programmazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo di Governi e Organizzazioni Internazionali.<\/p>\n<p><sup>4<\/sup>\u00a0Si pensi alla Populorum Progressio del 1967, ma anche a riferimenti contenuti sia nella Mater et Magistra che nella Pacem in Terris.<\/p>\n<p><sup>5<\/sup>\u00a0Il dovere di cooperazione si fonda altres\u00ec sugli artt. 55 e 56 dello Statuto delle Nazioni Unite.<\/p>\n<p><sup>6<\/sup>\u00a0Ferrarese Maria Rosaria,<em>\u00a0Le istituzioni della globalizzazione<\/em>, 2000, pag. 149<\/p>\n<p><sup>7<\/sup>\u00a0E\u2019 la posizione espressa anche da Philip Alston e Mary Robinson, gi\u00e0 Alto Commissario per i Diritti Umani, che tuttavia riconoscono: \u201cThe challenge of mainstreaming or of ensuring a human-rights based approach to development is thus clearly on the international agenda, but it has to be acknowledged that t<\/p>","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":""},"autori":[1135],"fascicolo":[181],"class_list":["post-1927","articolo","type-articolo","status-publish","hentry","autori-marco-aquini","fascicolo-febbraio-2012"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Oikonomia - Il diritto allo sviluppo e la sua attualit\u00e0 nel contesto globale<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Leggi l&#039;articolo a cura di Marco Aquini, pubblicato nel numero di Febbraio 2012. 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