{"id":1568,"date":"2007-02-01T12:00:00","date_gmt":"2007-02-01T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oikonomia.it\/?post_type=articolo&#038;p=1568"},"modified":"2026-04-12T11:10:59","modified_gmt":"2026-04-12T09:10:59","slug":"fattori-di-convergenza-nella-attuale-legislazione-italiana-tra-responsabilita-sociale-dellimpresa-e-pensiero-sociale-cattolico-gli-aspetti-giuslavoristici-del-decreto-legislativo-sull","status":"publish","type":"articolo","link":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2007\/febbraio\/fattori-di-convergenza-nella-attuale-legislazione-italiana-tra-responsabilita-sociale-dellimpresa-e-pensiero-sociale-cattolico-gli-aspetti-giuslavoristici-del-decreto-legislativo-sullimpresa-sociale\/","title":{"rendered":"Fattori di convergenza nella attuale legislazione italiana tra Responsabilit\u00e0 sociale dell\u2019impresa e Pensiero sociale cattolico: gli aspetti giuslavoristici del decreto legislativo sull\u2019impresa sociale"},"content":{"rendered":"<p><em>Il presente contributo riproduce, con alcune modifiche, il testo della comunicazione al Sesto convegno internazionale su pensiero sociale cristiano e formazione manageriale \u201cThe Good Company. Catholic Social Thought and Corporate Social Responsibility in dialogue\u201d, organizzato dalla Pontificia Universit\u00e0 San Tommaso (Angelicum), Roma, 5 &#8211; 7 ottobre 2006.<\/em><\/p>\n<p>In estrema sintesi, il cuore della responsabilit\u00e0 sociale dell\u2019impresa (di seguito: RSI) sta nella volont\u00e0 di tenere conto, nei comportamenti aziendali, di interessi non direttamente riconducibili, se non in via indiretta, a quelli dell\u2019imprenditore, attraverso il coinvolgimento dei soggetti in qualche modo toccati dalle scelte aziendali<sup>1<\/sup>.<\/p>\n<p>Il rapporto fra essa e diritto del lavoro \u00e8 attualmente un rapporto di tendenziale \u201creciproca estraneit\u00e0\u201d: in realt\u00e0, bisogna riconoscere che, al di l\u00e0 delle diverse tecniche utilizzate, c\u2019\u00e8 una profonda affinit\u00e0 fra finalit\u00e0<sup>2<\/sup>. Tuttavia, mentre la prima si orienta verso fattori sia \u201cesogeni\u201d che \u201cendogeni\u201d all\u2019impresa, il diritto del lavoro tende \u2013 normalmente \u2013 alla protezione di fattori \u201cendogeni\u201d, limitandosi ai rapporti che si esplicano all\u2019interno di essa<sup>3<\/sup>. Uno dei punti di evidente contatto sta soprattutto nella gestione delle risorse umane, con comprotamenti imprenditoriali che mirino a fidelizzare il lavoratore contribuendo alla sua valorizzazione<sup>4<\/sup>.<\/p>\n<p>Nel panorama europeo, le maggiori sollecitazioni di tipo normativo e latamente politico in tal senso sono provenute proprio dall\u2019Unione europea<sup>5<\/sup>, secondo una strategia che si muove, per cos\u00ec dire, secondo due direttrici: una pi\u00f9 propriamente rivolta verso l\u2019esterno, che riguarda quelle strategie aziendali nei cui processi decisionali rientrano, ad esempio, valutazioni relative all\u2019impatto ambientale dell\u2019attivit\u00e0 di impresa, agli accordi commerciali, alla scelta dei fornitori e alle politiche in favore dei consumatori. V\u2019\u00e8 poi una seconda direttrice, per cos\u00ec dire \u201cendogena\u201d alle aziende, che riguarda piuttosto modalit\u00e0 organizzative dell\u2019impresa. Ed infatti sul versante \u201cinterno\u201d si \u00e8 soliti citare la questione della RSI riferendosi alla teoria c.d. degli\u00a0<em>stakeholders<\/em>, o dei\u00a0<em>multistakeholders<\/em>, alla formazione<sup>6<\/sup>\u00a0in particolare continua, alla partecipazione dei lavoratori e dei destinatari delle attivit\u00e0<sup>7<\/sup>, alla igiene e sicurezza della salute dei lavoratori<sup>8<\/sup>\u00a0(anche in riferimento a emergenti fenomeni di vessazione sul luogo di lavoro), alle forme di retribuzione collegata alla produttivit\u00e0 del lavoro e ai successi aziendali, a pratiche non discriminatorie di assunzione e di gestione della manodopera<sup>9<\/sup>.<\/p>\n<p>Il limite attuale del dibattito sulla RSI \u00e8 quello, a mio avviso, di non riuscire spesso a tradurre adeguatamente in termini economici e giuridici istanze (pur apprezzabilissime) che appartengono a contesti diversi<sup>10<\/sup>, e che possono accedere ad un rango giuridicamente rilevante solo in conseguenza di comportamenti volontari<sup>11<\/sup>\u00a0o tutt\u2019al pi\u00f9 in forma di documenti che impegnano \u201cpoliticamente\u201d gli attori<sup>12<\/sup>. Ed infatti, avuto riguardo anche del pano-rama comparato, laddove si siano diffuse pratiche socialmente responsabili, queste sono state adottate con funzione pi\u00f9 che altro deterrente di casi di concorrenza sleale, e quasi sempre tramite l\u2019adozione volontaria di codici di autoregolamentazione<sup>13<\/sup>\u00a0in specifici settori di imprese<sup>14<\/sup>. E, forse, ai veementi dibattiti sul tema del dumping sociale causato dallo sfruttamento della manodopera (fenomeno evidentemente riprovevole) non sembrerebbero essere del tutto estranee considerazioni motivate da logiche protezionistiche del mercato<sup>15<\/sup>.<\/p>\n<p>Il tema della responsabilit\u00e0 dell\u2019imprenditore, pur trascurato dai principali filoni di pensiero teorico e politico<sup>16<\/sup>, non \u00e8 mai stato estraneo all\u2019interesse del pensiero sociale cattolico: in particolare, un punto di particolare portata teorica \u00e8 la valorizzazione che da sempre \u00e8 stata fatta della dimensione soggettiva del lavoro (come espressione della persona), che deve prevalere su quella oggettiva (lavoro come complesso di attivit\u00e0)<sup>17<\/sup>. La fede detta una modalit\u00e0 nuova di comportarsi, in considerazione del fatto che invita a tener conto di aspetti (della produzione, delle strategie commerciali, della organizzazione del lavoro, etc.) altrimenti solitamente negletti. Da una lettura anche sommaria del\u00a0<em>Compendio della dottrina sociale della Chiesa<\/em>, facilmente si desume il privilegio dato all\u2019uomo che lavora piuttosto che al lavoro inteso come complesso di attivit\u00e0, il che esclude interpretazioni meccanicistiche o funzionalistiche del lavoro. E la ragione ideale e giuridica di questo sta nel fatto che\u00a0<em>la giustizia naturale<\/em>, su cui si fonda la superiorit\u00e0 dell\u2019uomo rispetto a tutte le altre creature,\u00a0<em>\u00e8 anteriore e superiore alla libert\u00e0 del contratto<\/em><sup>18<\/sup>. Il\u00a0<em>Compendio<\/em>, tuttavia, non \u00e8 un \u00ab<em>manuale di organizzazione o di politica aziendale<\/em>\u00bb, e del resto non pu\u00f2 e non vuole essere questa la sua finalit\u00e0; quindi, pur arrivando, a volte con notevole forza premonitrice, a suggerire delle indicazioni concrete<sup>19<\/sup>, si rivolge anzitutto alla responsabilit\u00e0 personale di ciascuno che non pu\u00f2 essere sostituita da alcuna norma giuridica o modello organizzativo.<\/p>\n<p>In Italia, uno dei terreni pi\u00f9 fertili per l\u2019emersione di comportamenti socialmente responsabili \u00e8 costituito dal c.d. terzo settore, o non profit<sup>20<\/sup>. Alcuni cenni descrittivi su di esso aiuteranno a comprendere meglio quale impatto potrebbe avere la RSI e quale novit\u00e0 pu\u00f2 costituire la recente approvazione del decreto legislativo n. 118 del 2005 recante\u00a0<em>Disciplina dell\u2019impresa sociale<\/em>. In Italia, il terzo settore assorbe una forza lavoro consistente, non solo nella forma del lavoro volontario non retribuito, nei limiti (peraltro ristretti) in cui ci\u00f2 \u00e8 consentito, ma anche nelle forme del lavoro subordinato e autonomo. Esso impiegava, nel 1996, secondo una ricerca condotta dalla John Hopkins University, circa 418.000 unit\u00e0 di lavoratori standard retribuite, cio\u00e8 l\u20191,8 per cento del totale degli occupati in Italia. Nell\u20198\u00b0 Censimento dell\u2019industria e dei servizi (2001)<sup>21<\/sup>, i dati ISTAT confermano che ci sarebbero 488.523 addetti, cui si aggiungerebbero pi\u00f9 di centomila collaboratori coordinati e continuativi. E nel 14\u00b0 censimento generale della popolazione si contano pi\u00f9 in generale 5.774.565 individui impiegati nel campo dei servizi sociali ed alle persone, settore che ampliamente (ma non del tutto) coincide con quelli nei quali agisce l\u2019impresa sociale. Questi dati sommari danno un\u2019idea della platea dei soggetti che potrebbero essere interessati dal decreto recante disciplina dell\u2019impresa sociale. Com\u2019\u00e8 composta questa quota di lavoratori? Senza indagare nel dettaglio, le indagini condotte segnalano che nel campo del terzo settore i lavoratori sono giovani, con titoli di studio elevati, ottimi livelli di formazione, forti motivazioni personali. Di contro, bassi sono i livelli retributivi, il tasso di sindacalizzazione e le opportunit\u00e0 di crescita professionale; elevato il ricorso a forme contrattuali meno protette del lavoro subordinato; ed infatti il tasso di mobilit\u00e0 dei lavoratori verso altri settori lavorativi \u00e8 alto. In sintesi, il lavoro nel terzo settore, cui volentieri soprattutto i giovani accedono per motivazioni personali forti, \u00e8 spesso sentito come un \u201ctrampolino di lancio\u201d dal quale poi trovare occasioni di lavoro pi\u00f9 remunerative.<\/p>\n<p>In relazione al profilo delle risorse umane, la qualit\u00e0 complessiva del lavoro nel terzo settore appare di livello particolarmente basso, sia quanto ai profili retributivi che a quelli relativi alle relazioni industriali. Il basso livello di protezione del lavoro \u00e8 dovuto \u2013 tra l\u2019altro \u2013 anche al fatto che \u00e8 mancato in Italia un tipo sociale che consentisse di gestire in forma imprenditoriale le attivit\u00e0 tradizionalmente ricollegate al terzo settore (salvo \u2013 forse \u2013 attraverso la forma della cooperativa sociale). I tipi attualmente esistenti sono stati infatti concepiti all\u2019interno della rigida dicotomia fra enti del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) e del libro V (le societ\u00e0); a \u201cpresidio\u201d della separatezza delle due aree \u00e8 posto l\u2019art. 2249 c.c., che impone l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 imprenditoriali nelle sole forme societarie di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Questo ha dato vita ad una serie di norme\u00a0<em>ad hoc<\/em>\u00a0per consentire lo svolgimento (in via marginale, o complementare, o rispettati i vincoli di connessione con l\u2019attivit\u00e0 principale dell\u2019ente, etc.) di attivit\u00e0 commerciali da parte degli enti del terzo settore, con evidenti problemi gestionali e sanzionatori. E cos\u00ec, la mancata gestione delle opere secondo forme imprenditoriali, o nelle quali ci fosse un temperamento dei criteri gestionali di un\u2019impresa, ha contribuito al nanismo delle organizzazioni o alla frantumazione dei tipi sociali al fine di gestire le diverse attivit\u00e0 che pure fanno capo ad un soggetto unitario.<\/p>\n<p>All\u2019interno di questo quadro molto sommariamente descritto, il decreto sull\u2019impresa sociale come nasce ed a cosa vuole (o pu\u00f2) rispondere? In effetti, il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante\u00a0<em>Disciplina dell&#8217;impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118<\/em>, riveste una importante funzione secondo due direttive: da una parte, il nuovo tipo sociale, per la sua solidit\u00e0 e poliformit\u00e0, potrebbe essere appetibile per tutte quelle associazioni o fondazioni \u201cdi confine\u201d, ovverosia che di questi enti assumono solo la forma, apparendo nei contenuti esercitare attivit\u00e0 di tipo pi\u00f9 propriamente commerciale. Per esse potrebbe essere conveniente adottare il nuovo tipo sociale, che appare pi\u00f9 solido per produrre e scambiare beni o servizi di utilit\u00e0 sociale. In effetti, un dato rilevante \u00e8 che con troppa frequenza molti enti del terzo settore soccombono ad accertamenti (soprattutto di natura tributaria) volti a verificare il rispetto delle norme che limitano l\u2019esercizio di attivit\u00e0 di natura commerciale.<\/p>\n<p>Inoltre, il fatto che la regolamentazione dell\u2019impresa sociale contempli alcune norme in parte mutuate dalle societ\u00e0 (ad es., quelle in tema di bilancio) presenta degli aspetti di garanzia in favore degli enti che le adottano, e permetterebbe alle associazioni di uscire dalla condizione di nanismo cui attualmente in Italia sono costrette.<\/p>\n<p>L\u2019analisi delle disposizioni del decreto mostra che in esse sono previste \u2013 per la prima volta in Italia \u2013 alcuni degli elementi che in letteratura e nelle fonti comunitarie valgono a qualificare un comportamento socialmente responsabile; altre norme di garanzia valgono a qualificare l\u2019impresa come sociale. Si tratta di elementi che sono ritenuti qualificanti anche nella dottrina sociale della Chiesa, come il principio della\u00a0<em>destinazione universale dei beni<\/em>, il diritto dei lavoratori ad una\u00a0<em>leale collaborazione<\/em>, la giusta retribuzione come elemento\u00a0<em>anteriore e superiore alla libert\u00e0 del contratto<\/em>, il dovere dello Stato di\u00a0<em>favorire lo sviluppo delle imprese<\/em>, la tutela di forme di lavoro atipico<sup>22<\/sup>. In realt\u00e0, le intenzioni dei promotori del disegno di legge<sup>23<\/sup>\u00a0poi approvato con legge 13 giugno 2005, n. 118, recante\u00a0<em>Delega al Governo concernente la disciplina dell&#8217;impresa sociale<\/em>, erano di respiro molto pi\u00f9 ampio e solo parzialmente sono state recepite nel testo della delega e del decreto delegato; restano pertanto aperte alcune questioni<sup>24<\/sup>, cui si accenner\u00e0\u00a0<em>infra<\/em>.<\/p>\n<p>Anzitutto, la qualifica di impresa sociale si acquisisce per adesione volontaria da parte di un soggetto che rispetti i requisiti del decreto, e salvo alcune norme speciali per gli enti ecclesiastici<sup>25<\/sup>\u00a0e le cooperative sociali<sup>26<\/sup>. Quanto alla natura dei beni e servizi che qualificano come sociale un\u2019impresa, rispetto alle elencazioni di materie gi\u00e0 note nell\u2019ordinamento italiano, si segnala un maggior rigore definitorio<sup>27<\/sup>, al fine di evitare che si ripetano le note vicende che \u2013 ad esempio \u2013 hanno segnato le ONLUS, ed una serie di norme (ad esempio, quelle in materia di vicende relative alla propriet\u00e0 dell\u2019impresa o di parte di essa) posta a presidio della destinazione sociale dell\u2019intrapresa<sup>28<\/sup>. Per la prima volta nel panorama giuridico, compaiono elementi da sempre annoverati fra gli elementi della RSI, come il bilancio sociale<sup>29<\/sup>, il controllo dell\u2019osservanza delle finalit\u00e0 sociali da parte del collegio dei sindaci<sup>30<\/sup>\u00a0ed il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attivit\u00e0 dell\u2019impresa<sup>31<\/sup>.<\/p>\n<p>Quanto al lavoro nell\u2019impresa sociale, si segnala anzitutto che ai lavoratori non pu\u00f2 essere corrisposto\u00a0<em>un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili<\/em><sup>32<\/sup>. In corso di redazione del decreto si era cercato di inserire norme promozionali relative ad alcune istituti di favore nei confronti dei lavoratori svantaggiati: in particolare, si trattava del salario di ingresso, gi\u00e0 previsto in alcuni contratti collettivi della cooperazione sociale, e di prevedere, sulla scorta di un dialogo avviato da alcune parti sociali, dei livelli retributivi\u00a0<em>ad hoc<\/em>\u00a0per i disabili psichici gravi, difficilmente collocabili anche nelle cooperative sociali. In entrambi i casi si trattava di norme finalizzate a incentivare la contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, ed a costruire percorsi retributivi specifici \u201c<em>in presenza di ragioni oggettive espressamente indicate dai contratti collettivi medesimi e (con uno scostamento che) deve essere stabilito in proporzione alla ridotta capacit\u00e0 di lavoro rispetto alle mansioni esercitate<\/em>\u201d. Sul punto l\u2019avversione dei sindacati e delle parti sociali \u00e8 stata molto forte; si adducevano come ragione sia il pericolo di comportamenti fraudolenti a livello locale sia la inopportunit\u00e0 di autorizzare la contrattazione collettiva ad una attivit\u00e0 cui sarebbe gi\u00e0 abilitata. In realt\u00e0, le obiezioni non coglievano nel segno, visto che si trattava di norme promozionali e sufficientemente garantistiche, che avevano come scopo indiretto quello di favorire la sviluppo di relazioni industriali anche a livello locale (attualmente pressoch\u00e9 inesistenti). In effetti, le obiezioni sembrano essere state motivate dalla volont\u00e0 di mantenere a livello centrale le relazioni industriali.<\/p>\n<p>Dal combinato disposto degli articoli 12 e 14, comma 3, del decreto si evince, in aderenza ad un criterio direttivo della legge delega, il diritto di coinvolgimento dei lavoratori, inteso come \u201c<em>qualsiasi meccanismo, ivi comprese l&#8217;informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attivit\u00e0 possono esercitare un&#8217;influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell&#8217;ambito dell\u2019impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualit\u00e0 dei beni e dei servizi prodotti o scambiati<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il legislatore delegato in questo caso si \u00e8 mosso secondo due direttive: anzitutto, la legge delega, all\u2019articolo 1, comma 1, lett. b), n. 10, indica fra i principi e criteri direttivi quello di prevedere \u201c<em>forme di partecipazione nell&#8217;impresa anche per i diversi prestatori d&#8217;opera e per i destinatari delle attivit\u00e0<\/em>\u201d. L\u2019indicazione patisce di alcuni errori concettuali, o quantomeno di un\u2019assoluta genericit\u00e0. Delle due l\u2019una: o il parlamento ha usato il termine\u00a0<em>partecipazione<\/em>\u00a0in senso tecnico, e questo avrebbe obbligato il legislatore delegato a prevedere forme di partecipazione per tutti i destinatari, o piuttosto deve intendersi che il parlamento abbia usato il termine erroneamente, o meglio in senso atecnico e generico. Ed infatti il governo, in sede di decreto, ha preferito tradurre l\u2019indicazione facendo riferimento al pi\u00f9 blando coinvolgimento, recependo la nozione che di esso si d\u00e0 in alcune direttive comunitarie peraltro recentemente trasposte nell\u2019ordinamento italiano<sup>33<\/sup>. Ferma restando la libert\u00e0 di impresa, \u00e8 stato previsto uno\u00a0<em>zoccolo duro<\/em>\u00a0di oggetti sui quali assicurare la partecipazione, non tanto per circoscrivere i diritti, ma per indicare un corretto uso di questi istituti senza che scadano in un astratto democraticismo. In secondo luogo, il modo della partecipazione \u00e8 stato correttamente affidato o alla determinazione unilaterale dell\u2019imprenditore o alla dialettica con le rappresentanze dei lavoratori.<\/p>\n<p>In questa sede bisogna tuttavia confermare i forti dubbi altrove espressi<sup>34<\/sup>\u00a0in materia di partecipazione: soprattutto ora, alla luce della direttiva 2002\/14\/CE dell\u201911 marzo 2002, relativa alla istituzione di<em>\u00a0un quadro generale relativo all\u2019informazione e alla consultazione dei lavoratori<\/em><sup>35<\/sup>, che abbassa notevolmente la soglia di applicabilit\u00e0 dei diritti di partecipazione, senza adeguatamente valutare i costi che questa operazione comporta<sup>36<\/sup>. In effetti, sembra che la normativa comunitaria (e nazionale) fino ad ora patisca il grave difetto di non prevedere una contropartita alla parte datoriale a compensazione della restrizione del proprio potere direttivo; n\u00e9 prevede una limitazione dei mezzi di azione diretta, in particolare dei lavoratori<sup>37<\/sup>, che renda appetibile per l\u2019imprenditore la scelta di attivare le procedure di coinvolgimento. Si segnala che, in considerazione della capacit\u00e0 aggregante di cui si presume essere dotata un\u2019impresa sociale, \u00e8 stata prevista la possibilit\u00e0 di ricorrere a lavoro volontario non retribuito, nelle forme e con le garanzie di cui alla legge n. 266 del 1991.<\/p>\n<p>Un\u2019ultima notazione che pu\u00f2 essere utile ai fini che interessano pu\u00f2 essere condotta sulla base dell\u2019articolo 16, comma 1, che prevede una struttura di coordinamento, promossa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra tutti i soggetti del terzo settore. In particolare, la presenza, oltre alle parti sociali, di tutti gli attori istituzionali e delle\u00a0<em>agenzie tecniche<\/em>\u00a0(leggi: Italia Lavoro)\u00a0<em>e gli enti di ricerca<\/em>\u00a0(leggi: ISFOL)\u00a0<em>di cui<\/em>\u00a0(il Ministero del lavoro)\u00a0<em>normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza<\/em>, dovrebbe consentire di colmare un vuoto esistente. In effetti, in questi anni si \u00e8 visto che, ad esempio nel settore delle ONLUS, l\u2019Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale non \u00e8 riuscita ad assumere un ruolo di\u00a0<em>governance<\/em>\u00a0del sistema<sup>38<\/sup>, che \u00e8 cresciuto in maniera scomposta e privo di riferimenti interpretativi. L\u2019ente di\u00a0<em>raccordo<\/em>\u00a0(dizione certamente non cristallina, ma che si \u00e8 preferita a quella pi\u00f9 adeguata di\u00a0<em>coordinamento<\/em>\u00a0per evitare che la competenza fosse attratta alla presidenza del consiglio) dovrebbe avere, nell\u2019intendimento dei redattori del testo, il compito di creare una struttura di dialogo e di\u00a0<em>governance<\/em>\u00a0del sistema delle imprese sociali, cui farebbe da\u00a0<em>pendant<\/em>\u00a0la funzione di controllo e sanzionatoria di eventuali abusi.<\/p>\n<p>Facendo alcune considerazioni\u00a0<em>de iure condendo<\/em>, uno degli aspetti assolutamente negletti nel decreto \u2013 ma forse sarebbe pi\u00f9 corretto dire in sede di legge delega \u2013 \u00e8 stato quello delle agevolazioni fiscali connesse all\u2019esercizio di un\u2019impresa sociale. \u00c8 noto che durante il dibattito parlamentare, analogamente a quanto previsto per analoghi tipi che svolgono attivit\u00e0 affini a quelle dell\u2019impresa sociale, si era tentato (a volte con formulazioni tecniche estremamente discutibili) di prevedere qualche (pur blanda) forma di incentivo fiscale; ma ogni tentativo in tal senso \u00e8 stato frustrato dal pesante diniego degli uffici del Ministero dell\u2019economia e delle finanze. Tuttavia, anche in adesione ad una corretta lettura del principio di sussidiariet\u00e0, intesa anche come sussidiariet\u00e0 fiscale<sup>39<\/sup>, non appare fuori luogo sostenere, ai sensi dell\u2019articolo 118 cost., quelle iniziative che, perseguendo l\u2019interesse generale, possano costituire anche un risparmio di spesa per lo Stato. Un intervento in tal senso non solo sarebbe auspicabile, ma sarebbe necessario anche per rimuovere quelle disomogeneit\u00e0 di trattamento fiscale che sono presenti all\u2019interno del terzo settore.<\/p>\n<p>In conclusione, il punto che si vorrebbe affidare alla riflessione sembra quello prima cennato sulla difficolt\u00e0 di individuare dei precisi nessi giuridicamente e economicamente rilevanti che possano rendere meno evanescenti i contorni della RSI e di conseguenza la appetibilit\u00e0 per gli imprenditori di comportamenti socialmente responsabili. A livello statale (e comunitario), visto l\u2019innegabile peso che in questo campo assume il principio della volontariet\u00e0, l\u2019unica via percorribile ci sembra essere solo quella della istituzione di \u201corganismi\u201d, come quello previsto dal decreto sull\u2019impresa sociale, di promozione e\u00a0<em>governance<\/em>\u00a0della RSI, che mirino alla diffusione (anche culturale) del fenomeno piuttosto che alla sua imposizione per via normativa. Tuttavia, un\u2019ipotesi che (timidamente) si propone \u00e8 quello di coinvolgere non tutti i c.d.\u00a0<em>stakeholders<\/em>\u00a0indistintamente nella definizione di politiche aziendali espressione di responsabilit\u00e0 sociale, ma procedere ad una differenziazione e ad una selezione dei diversi soggetti interessati. In particolare, in un contesto come quello europeo continentale, sembra che il portatore di interessi maggiormente qualificato possa essere rappresentato dal sindacato, non tanto come portatore di interessi diffusi<sup>40<\/sup>, ma di interessi collettivi, contrapposti ma non opposti a quelli dell\u2019impren-ditore. Nella definizione di comportamenti \u201cesogeni\u201d, rispetto ai quali il sindacato potrebbe essere alieno tanto quanto l\u2019imprenditore<sup>41<\/sup>, se si vuole salvare il \u201cpostulato\u201d della volontariet\u00e0, non si vede quale via alternativa si possa individuare se non attraverso i codici di autoregolamentazione, per quanto si coglie che essi pongono problemi di non semplice soluzione relativi soprattutto alla loro vincolativit\u00e0 e sanzionabilit\u00e0. Ma il suo ruolo potrebbe essere ampiamente recuperato per l\u2019adozione di comportamenti \u201cendogeni\u201d. In dottrina<sup>42<\/sup>, si esprimono considerazioni critiche nei confronti della possibilit\u00e0 che la contrattazione collettiva possa introdurre in forma vincolante la RSI; in realt\u00e0, sembra che proprio la contrattazione collettiva, in quanto atto di autonomia \u2013 sia pure, per l\u2019appunto, collettiva \u2013 possa essere uno strumento adeguato per l\u2019adozione contrattualmente vincolante di comportamenti socialmente responsabili, nel rispetto dell\u2019autonomia e della volontariet\u00e0 delle parti. La soluzione presuppone ovviamente \u2013 vista la possibile ambiguit\u00e0 di\u00a0<em>status<\/em>\u00a0della contrattazione collettiva quale fenomeno normativo o atto contrattuale \u2013 la scelta di collocare il contratto collettivo all\u2019interno della categoria degli atti di autonomia privata<sup>43<\/sup>.<\/p>\n<p>Determinate scelte (che pure, si ripete, sono degnissime dal punto di vista morale) hanno dei costi rilevanti per l\u2019imprenditore e non hanno una contropartita economicamente o giuridicamente valutabile che le renda appetibili; e la struttura corrispettiva del contratto collettivo, nella logica del\u00a0<em>do ut des<\/em>, ben potrebbe essere il collettore ed il luogo di composizione delle diverse esigenze che fanno capo alle parti. Infatti, si afferma spesso, e a ragione, che ai costi sopportati dalle imprese\u00a0che adottano questi tipi di comportamenti corrisponda un vantaggio competitivo soprattutto in termini di fidelizzazione dei lavoratori, di miglioramenti qualitativi in termini di prestazioni dei dipendenti, di relazioni industriali meno conflittuali: ma i casi continuano ad essere isolati e spesso legati ad alcune peculiarit\u00e0 (la dimensione aziendale, il contesto in cui l\u2019impresa opera, i condizionamenti in positivo da specificit\u00e0 nazionali o addirittura locali, etc.) per poter far discendere conseguenze logicamente necessitate di carattere generale. Il contratto collettivo, in una logica di sussidiariet\u00e0 delle fonti<sup>44<\/sup>, potrebbe di volta in volta determinare e calibrare i contenuti della RSI rispetto alla singola categoria produttiva o alla singola impresa.<\/p>\n<p><strong>NOTE:<\/strong><\/p>\n<p><sup>1<\/sup>\u00a0L. Sacconi, Responsabilit\u00e0 sociale come governance allargata dell\u2019impresa: un\u2019interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione, in\u00a0<em>Liuc Papers<\/em>\u00a0n. 143, Serie Etica, Diritto ed Economia 11, suppl. a febbr. 2004, disponibile alla URL\u00a0<a href=\"http:\/\/www.biblio.liuc.it\/liucpap\/pdf\/143.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.biblio.liuc.it<\/a>. Secondo A. Tursi,\u00a0<em>La responsabilit\u00e0 sociale delle imprese e il diritto del lavoro<\/em>, disponibile al sito\u00a0<a href=\"http:\/\/web.unicz.it\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">www.unicz.it<\/a>, il proprium della RSI avrebbe \u201cil duplice ruolo di strumento di job creation e di fidelizzazione, e dunque di contrasto alla flessibilit\u00e0 tipologica e numerica, e di incentivo a quella funzionale delle imprese\u201d.<br \/>\n<sup>2<\/sup>\u00a0R. del Punta, Responsabilit\u00e0 sociale d\u2019impresa e diritto del lavoro, in\u00a0<em>AA.VV<\/em>.,\u00a0<em>Diritto del lavoro. I nuovi problemi<\/em>, Milano 2005, Tomo I, pag. 117 e 118.<br \/>\n<sup>3<\/sup>\u00a0Per una lettura pi\u00f9 approfondita delle implicazioni e dei nessi esistenti, si rinvia al numero monografico dedicato a La responsabilit\u00e0 sociale d\u2019impresa, in Lav. dir., 2006, fasc. 1.<br \/>\n<sup>4<\/sup>\u00a0G. Vittadini,\u00a0<em>Capitale umano. La ricchezza dell&#8217;Europa<\/em>, Milano 2004.<br \/>\n<sup>5<\/sup>\u00a0Vd., in proposito, il\u00a0<em>Libro Verde della Commissione europea<\/em>\u00a0Promuovere un quadro europeo per la responsabilit\u00e0 sociale delle imprese, del 18 luglio 2001, in particolare al \u00a7 1.8, e la Comunicazione della Commissione relativa alla Responsabilit\u00e0 sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile COM (2002) 347 def. del 2 luglio 2002. Sul piano nazionale, il Governo italiano ha dato vita ad una ampia serie di iniziative, conducendo studi e monitoraggi sulle buone pratiche esistenti, e ha contribuito alla istituzione (con l. n. 311 del 2004) della Fondazione per la diffusione della RSI. Sul punto, cfr. il materiale, ed in particolare in volume Progetto CSR-RC. Il contributo italiano alla campagna di diffusione della Csr in Europa, disponibile alla URL http:\/\/www.welfare.gov.it\/csr<a href=\"http:\/\/www.welfare.gov.it\/csr.\">.<\/a><br \/>\n<sup>6<\/sup>\u00a0Che da taluni \u00e8 attratta nello stesso profilo causale del rapporto; vd. L. Galantino,\u00a0<em>La legge n. 196 del 1997<\/em>\u00a0e gli aspetti innovativi della formazione professionale, in Dir. lav., 1998, I, pag. 121.; IDEM (a cura di),\u00a0<em>Qualit\u00e0 e rapporto di lavoro<\/em>, Milano 1995; per P. Olivelli, M. Tiraboschi (a cura di),\u00a0<em>Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi<\/em>, Milano 2005 (in particolare pag. e ss.).<br \/>\n<sup>7<\/sup>\u00a0Sulle quali c\u2019\u00e8 una copiosa produzione normativa comunitaria, recentemente recepita in Italia: cfr. P. Olivelli, Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese, in\u00a0<em>Giorn. dir. lav. rel. ind<\/em>., 2005, pag. 112, e disponibile anche alla URL\u00a0<a href=\"http:\/\/www.dirittodellavoro.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/www.dirittodellavoro.it<\/a>.<br \/>\n<sup>8<\/sup>\u00a0Che sta guadagnando una rinnovata attenzione in conseguenza della crescente utilizzazione di lavoratori in forme diverse da quelle finora note: cfr. S. RENGA,\u00a0<em>La tutela sociale dei lavori<\/em>, Torino 2006.<br \/>\n<sup>9<\/sup>\u00a0Ad esempio, per riferirsi a dati italiani, la normativa sanzionatoria risalente nel tempo dei licenziamenti causa matrimoni fino al pi\u00f9 recente d.lgs. n. 216 del 2003, recante Attuazione della direttiva 2000\/78\/CE per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.<br \/>\n<sup>10<\/sup>\u00a0Probabilmente anche in considerazione del fatto che si tratta di \u201cproblemi che appaiono [\u2026] sorprendentemente immaturi sotto il profilo teorico\u201d: A. Tursi, op. cit..<br \/>\n<sup>11<\/sup>\u00a0L\u2019aspetto della volontariet\u00e0 dei comportamenti socialmente responsabili \u00e8 una delle costanti nei documenti citati circolanti a livello comunitario.<br \/>\n<sup>12<\/sup>\u00a0In Italia, cfr. le esperienze del protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario stipulato dall\u2019ABI con le associazioni dei lavoratori (16 giugno 2004) e dei protocolli di intesa stipulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Unioncamere (27 novembre 2003) e Confapi (19 aprile 2004), riportati in D. Morena Massaini, La responsabilit\u00e0 sociale delle imprese nel contesto europeo e italiano, in\u00a0<em>Dir. prat. lav<\/em>., 2004, fasc. 23, inserto.<br \/>\n<sup>13<\/sup>\u00a0Cfr. il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con decreto del ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000.<\/p>\n<p><sup>14<\/sup>\u00a0Sul punto, per un caso relativo alla intermediazione nei servizi di collocamento, mi permetto di rinviare a V. Putrignano,<em>\u00a0I servizi per l\u2019impiego tra pubblico e privato in alcuni Paesi europei<\/em>, in P. Olivelli (a cura di), Il \u201ccollocamento\u201d tra pubblico e privato, Milano 2003, pag. 73.<br \/>\n<sup>15<\/sup>\u00a0Sul tema della globalizzazione a livelli mondiale cfr. G. Perone, Globalizzazione e diritto del lavoro: sfide e possibili risposte, in\u00a0<em>Dir. lav.<\/em>, 2001, I, pag. 389; per una lettura pi\u00f9 calibrata sulla prospettiva comunitaria, e con particolare riferimento ai profili del diritto della concorrenza, S. Nadalet, Diritto del lavoro e diritto della concorrenza: articolazioni possibili. Qualche proposta scomoda in tema di \u00abglobalizzazione\u00bb, in\u00a0<em>Lav. dir<\/em>., 2002, pag. 99.<br \/>\n<sup>16<\/sup>\u00a0Per quanto nella Costituzione italiana la disposizione dell\u2019articolo 41, comma 2, funzionalizza, sia pure con un limite in negativo, l\u2019iniziativa economica individuale alla utilit\u00e0 sociale ed al rispetto di sicurezza, [\u2026] libert\u00e0, [\u2026] dignit\u00e0 umana.<br \/>\n<sup>17<\/sup>\u00a0Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace,<em>\u00a0Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa<\/em>, Citt\u00e0 del Vaticano 2004, pag. 144 ss.<br \/>\n<sup>18<\/sup>\u00a0Compendio, cit., pag. 168.<br \/>\n<sup>19<\/sup>\u00a0Si pensi ad alcuni cenni \u201cprofetici\u201d della Rerum Novarum di Leone XIII, del 15 maggio 1891, in tema di libert\u00e0 di associazione, giusto salario, critica al capitalismo, o della Quadragesimo anno di Pio XI, del 15 maggio 1931, in tema di collaborazione delle classi e alla partecipazione dei lavoratori ai lucri percepiti.<br \/>\n<sup>20<\/sup>\u00a0Sul quale, cfr. G. Vittadini,<em>\u00a0Il non profit dimezzato<\/em>, Milano 1997.<br \/>\n<sup>21<\/sup>\u00a0Disponibile al sito www.istat.it.<br \/>\n<sup>22<\/sup>\u00a0Cfr.\u00a0<em>Compendio della dottrina sociale della Chiesa<\/em>, cit.<br \/>\n<sup>23<\/sup>\u00a0Sulla quale, mi permetto di rinviare a V. Putrignano, L\u2019impresa sociale nel disegno di legge AS 2595, in\u00a0<em>Riv. dir. sic<\/em>. soc., 2005, pag. 197.<br \/>\n<sup>24<\/sup>\u00a0Cfr. V. Putrignano,<em>\u00a0Analisi della disciplina dell\u2019impresa sociale<\/em>, in A. Scialdone (a cura di),\u00a0<em>Regole della reciprocit\u00e0. L\u2019impatto della nuova disciplina dell&#8217;impresa sociale<\/em>, Milano 2005, pag. 55.<br \/>\n<sup>25<\/sup>\u00a0Cfr. articolo 1, comma 3 del decreto.<br \/>\n<sup>26<\/sup>\u00a0Cfr. articolo 17, commi 3 e 4.<br \/>\n<sup>27<\/sup>\u00a0Cfr. articolo 2, commi 1 e 2.<br \/>\n<sup>28<\/sup>\u00a0L\u2019articolo 13 subordina l\u2019efficacia degli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d\u2019azienda e la devoluzione del patrimonio all\u2019autorizzazione del minis-tero del lavoro e delle politiche sociali, che verifica la rispondenza degli atti ai principi contenuti in linee guida da esso emanate. Cfr. anche l\u2019articolo 15, comma 2.<br \/>\n<sup>29<\/sup>\u00a0Cfr. articolo 10, comma 2.<br \/>\n<sup>30<\/sup>\u00a0Cfr. articolo 11, comma 2.<br \/>\n<sup>31<\/sup>\u00a0Cfr. articolo 12 e articolo 14, comma 3.<br \/>\n<sup>32<\/sup>\u00a0Cfr. articolo 14.<br \/>\n<sup>33<\/sup>\u00a0Per le quali si rinvia a P. Olivelli,<em>\u00a0Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese<\/em>, cit..<br \/>\n<sup>34<\/sup>\u00a0V. Putrignano, La partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori: i recenti orientamenti comunitari, in\u00a0<em>Dir. merc. lav<\/em>., 2004, pag. 729.<br \/>\n<sup>35<\/sup>\u00a0E che espressamente richiama una delle finalit\u00e0 tipiche della RSI, quando al settimo considerando richiama esplicitamente lo scopo che l\u2019informazione e la consultazione dovrebbero avere, citando il nesso con \u201cil dialogo sociale e le relazioni di fiducia nell\u2019ambito dell\u2019impresa\u201d.<br \/>\n<sup>36<\/sup>\u00a0A. Vallebona,\u00a0<em>Comunicazione al Convegno Societ\u00e0 Europea, diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori<\/em>, Viterbo, 5 novembre 2004, di cui al momento in cui si scrive non consta la pubblicazione.<br \/>\n<sup>37<\/sup>\u00a0Come avviene, invece, in alcuni ordinamenti stranieri, come la Svezia o la Germania, in cui ai diritti di partecipazione sono collegati dei corrispondenti obblighi di tregua sindacale: cfr. M. D\u2019Antona, voce Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, in Enc. giur. Treccani, Roma 1990.<br \/>\n<sup>38<\/sup>\u00a0Forse anche per i rapporti non sempre pacifici che ha intrattenuto con il ministero dell\u2019economia e delle finanze e per l\u2019assenza di una chiara \u201ccopertura istitu-zionale\u201d da parte della presidenza del consiglio dei ministri.<br \/>\n<sup>39<\/sup>\u00a0L. Antonini,\u00a0<em>Sussidiariet\u00e0 fiscale. La frontiera della democrazia<\/em>, Milano 2005.<br \/>\n<sup>40<\/sup>\u00a0Nel senso di interessi generali adespoti, alla cui realizzazione sarebbero dirette le politiche aziendali socialmente responsabili.<br \/>\n<sup>41<\/sup>\u00a0Ma indicazioni in senso contrario si leggono nel citato protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario.<br \/>\n<sup>42<\/sup>\u00a0R. del Punta, cit., pag. 123 e 127.<br \/>\n<sup>43<\/sup>\u00a0M. dell\u2019Olio, G. Branca, L\u2019organizzazione e l\u2019azione sindacale, in\u00a0<em>Enc. giur. del lavoro<\/em>\u00a0diretta dal prof. G. Mazzoni, Padova 1980.<br \/>\n<sup>44<\/sup>\u00a0M. dell\u2019Olio, Il diritto del lavoro italiano e le sue fonti, in<em>\u00a0Giorn. dir. lav. rel. ind<\/em>., 2002, pag. 515.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":""},"autori":[1066],"fascicolo":[116],"class_list":["post-1568","articolo","type-articolo","status-publish","hentry","autori-vincenzo-putrignano","fascicolo-febbraio-2007"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Oikonomia - Fattori di convergenza nella attuale legislazione italiana tra Responsabilit\u00e0 sociale dell\u2019impresa e Pensiero sociale cattolico: gli aspetti giuslavoristici del decreto legislativo sull\u2019impresa sociale<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Leggi l&#039;articolo a cura di Vincenzo Putrignano, pubblicato nel numero di Febbraio 2007. 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