{"id":1462,"date":"2005-10-01T12:00:00","date_gmt":"2005-10-01T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oikonomia.it\/?post_type=articolo&#038;p=1462"},"modified":"2026-04-11T15:46:02","modified_gmt":"2026-04-11T15:46:02","slug":"dal-living-will-al-modo-sbagliato-dinterpretare-il-diritto-allautonomia-1","status":"publish","type":"articolo","link":"https:\/\/www.oikonomia.it\/en\/2005\/ottobre\/dal-living-will-al-modo-sbagliato-dinterpretare-il-diritto-allautonomia-1\/","title":{"rendered":"Dal living will al modo sbagliato d\u2019interpretare il diritto all\u2019autonomia [1]"},"content":{"rendered":"<p>Dopo il recente referendum sulla legge 40\/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, e l\u2019impressionante dibattito che ha animato l\u2019Italia per settimane, un\u2019altra sfida fondamentale sulla vita rischia di dividere nuovamente l\u2019opinione pubblica italiana. In effetti, diversi progetti di legge sul<em>\u00a0living will<\/em>, o testamento biologico, sono attualmente in discussione in Parlamento; \u00e8 quindi verosimile che anche in Italia venga presto adottata una legge in quest\u2019ambito. Inoltre, il 18 dicembre 2003, il Comitato nazionale per la Bioetica italiano trovava un compromesso importante per le cosiddette \u201cDichiarazioni anticipate di trattamento\u201d, nuova formula che esorta il Parlamento ad ampliare il campo d\u2019applicazione delle dichiarazioni a tutte le cure mediche che riguardino un paziente non pi\u00f9 in grado di esprimere la propria volont\u00e0<sup>2<\/sup>.<\/p>\n<p>Come a proposito delle tematiche riguardanti il concepimento, si verifica anche qui il ruolo cruciale dell\u2019informazione o, pi\u00f9 precisamente, della formazione di un\u2019opinione pubblica che, se da un lato \u00e8 direttamente interessata agli effetti di questo tipo di legge, dall\u2019altro non sempre ne comprende, a buon diritto, tutti i presupposti ed esiti. In questi ultimi anni l\u2019informazione sulla legislazione in questo campo \u00e8 stata per lo pi\u00f9 focalizzata su pochi casi, molto specifici e spesso drammatici, perdendo per\u00f2 di vista che una legge \u00e8 per sua natura generale e astratta. La questione del\u00a0living will\u00a0richiede quindi importanti approfondimenti; in particolare si rende necessario affrontare ed esaminare il dibattito giuridico di fondo, quello, cio\u00e8, sul diritto all\u2019autonomia, attualmente interpretato in modo errato.<\/p>\n<p>In una dichiarazione, rilasciata nel corso di un\u2019intervista al Corriere della Sera, il ministro della salute Sirchia spiega cos\u00ec il suo parere sul\u00a0<em>living will<\/em>: \u00ab<em>Rifiutare l\u2019accanimento terapeutico e cure straordinarie, sproporzionate, \u00e8 un diritto di tutti noi. Negli Usa le chiamano direttive anticipate. \u00c8 molto meglio che sia il paziente a dare indicazioni sulle sue preferenze di cura piuttosto che parenti e sanitari<\/em>\u00bb<sup>3<\/sup>. Chiamiamo\u00a0<em>living will<\/em>\u00a0un documento legale, nel quale un adulto, cosciente, dichiara quali trattamenti non dovranno essere applicati, in determinate circostanze, per prolungare la sua vita. Nel suo accurato ma discutibile parere il Comitato Nazionale di Bioetica Italiano chiede che certi punti essenziali siano rispettati, in modo che la Dichiarazione sia presentata come un atto positivo contro l\u2019eutanasia.<\/p>\n<p>Il<em>\u00a0living will<\/em>, o secondo una formulazione pi\u00f9 opportuna, \u201cdirettive anticipate\u201d o \u201cdichiarazioni anticipate di trattamento\u201d, si \u00e8 cos\u00ec trasformato in un argomento dai contenuti straordinariamente ampi, che riesce miracolosamente a mettere d\u2019accordo sia i promotori dell\u2019eutanasia<sup>4<\/sup>\u00a0che coloro che ad essa si oppongono con assoluta fermezza.<\/p>\n<p>A proposito del dibattito giuridico di fondo, relativo all\u2019accanimento terapeutico, cure palliative ed eutanasia, s\u2019insiste molto sul fatto che il maggiore problema sia quello di conoscere la volont\u00e0 del paziente quando questi non \u00e8 pi\u00f9 in grado di esprimerla. Ed \u00e8 proprio a questo scopo che per la prima volta il\u00a0<em>Natural Death Act<\/em>\u00a0della California, nel 1976, convalid\u00f2 il &#8220;testamento di vita&#8221; che esprimerebbe dunque, in anticipo, la volont\u00e0 della persona a non essere sottoposta all\u2019accanimento terapeutico quando la \u201c<em>propria vita non varr\u00e0 pi\u00f9 la pena di essere vissuta<\/em>&#8220;. Da allora, un gran numero di Stati americani ha adottato una legislazione simile, seguiti in Europa da Danimarca e alcune regioni autonome spagnole.<\/p>\n<p>E\u2019 implicito ed accettato che le intenzioni di questo movimento non sono soltanto filantropiche, ma sono recepite sia dal personale medico per cautelarsi contro i procedimenti penali, sia dallo Stato e dai congiunti del malato, perch\u00e9 la fine della vita ha un costo.<\/p>\n<p>Diverse considerazioni portano ad una posizione fermamente critica riguardo all\u2019iniziativa del\u00a0<em>living will<\/em>. In particolare sei aspetti meritano un\u2019attenta riflessione, come pure \u00e8 necessario soffermarsi sulla concezione del diritto, in particolare dell\u2019egemonico \u201cdiritto all\u2019autonomia\u201d, che fonda tale tipo di documento.<\/p>\n<p>a) Primo aspetto: non dobbiamo dimenticare che l\u2019iniziativa del<em>\u00a0living will<\/em>\u00a0viene direttamente dall\u2019ADMD (Associazione per il diritto a morire con dignit\u00e0), nata in California nel 1938. Questa associazione \u00e8, sicuramente, la pi\u00f9 accanita sostenitrice dell\u2019eutanasia. Infatti, dopo essere rimasta relativamente inattiva per anni, ha inventato nel 1967 il\u00a0<em>living will<\/em>. E conseguentemente ha creato una associazione nuova, pi\u00f9 soft, denominata: &#8220;<em>Concern for the Dying<\/em>&#8220;- CFD (preoccupazione per il morente). Da allora la suddetta associazione si \u00e8 molto attivata per convincere l\u2019opinione pubblica, i media, i politici, sulla bont\u00e0 e fondatezza del living will.<\/p>\n<p>b) In secondo luogo c\u2019\u00e8 da osservare che il living will \u00e8 un segnale inequivocabile di una societ\u00e0 in crisi in cui, come spiega il ministro Sirchia, non si pu\u00f2 pi\u00f9 dare fiducia ai familiari ed ai medici. In effetti, si precisa che non si tratta di riconoscere l\u2019eutanasia, ma di impedire i trattamenti straordinari. Se questo \u00e8 il caso, allora possiamo interrogarci sull\u2019utilit\u00e0 di una tale dichiarazione che rivela molto di pi\u00f9, come gi\u00e0 detto, la perdita di fiducia verso il proprio medico, per paura del cosiddetto \u201cpaternalismo medicale\u201d, nonch\u00e9 verso i propri congiunti, cosa forse ancora pi\u00f9 preoccupante. Purtroppo com\u2019\u00e8 ben saputo, il rapporto medico- paziente si trasforma sempre di pi\u00f9 in un rapporto contrattualistico. E questo, proprio nel momento in cui l\u2019aiuto di medici e parenti, per la persona che sta per morire, \u00e8 assolutamente essenziale, per non dire vitale. E cos\u00ec il living will manifesta ancora una volta, che davanti alla morte, l\u2019uomo \u00e8 sempre pi\u00f9 lasciato solo, allorch\u00e9 avrebbe fondamentalmente bisogno di qualcuno, e specialmente del suo sguardo, come ha saputo dire magistralmente il filosofo Levinas.<\/p>\n<p>c) Terzo aspetto: se un paziente, all\u2019ultimo stadio, \u00e8 aiutato, accompagnato, circondato di cure e attenzioni, all\u2019ultimo momento la sua volont\u00e0 potrebbe anche mutare e non volere pi\u00f9 quanto aveva dichiarato circa la sua fine affrettata, perch\u00e9 una cosa \u00e8 pensare e decidere la morte in anticipo, quando si sta bene, un\u2019altra cosa \u00e8 viverla<sup>5<\/sup>. Ora, il consenso giuridico deve essere informato e attuale e dunque questo tipo di documento, se \u00e8 vincolante, diventa contrario ai diritti fondamentali dei pazienti. Al &#8220;valore giuridico&#8221; di queste dichiarazioni fatte in anticipo, si obietta quindi che manca la verifica dell\u2019&#8221;attualit\u00e0&#8221; della volont\u00e0 del paziente.<\/p>\n<p>Per questi motivi, si ritiene, da parte di molti e specialmente del Comitato Nazionale per la Bioetica italiano, che uno strumento del genere non possa assumere dignit\u00e0 normativa, ma possa servire come attestazione dei desideri del paziente che il medico dovr\u00e0 prendere accuratamente in considerazione<sup>6<\/sup>; come previsto dalla Convenzione sui diritti dell&#8217;uomo e dalla biomedicina del Consiglio d&#8217;Europa<sup>7<\/sup>. Infatti, l\u2019articolo 9 della Convenzione recita: \u00ab<em>Saranno prese in considerazione le volont\u00e0 precedentemente espresse nei confronti dell\u2019intervento medico da parte del paziente che al momento dell\u2019intervento non \u00e8 in grado di esprimere la propria volont\u00e0<\/em>\u00bb. Pertanto, per essere accettabile, una tale legge sul\u00a0<em>living will<\/em>\u00a0dovrebbe proporre ai cittadini di esprimere soltanto desideri, e ci\u00f2 al fine di evitare l\u2019accanimento terapeutico che in Italia \u00e8 in ogni caso gi\u00e0 rigettato.<\/p>\n<p>d) Quarta considerazione: non si capisce, in effetti, che utilit\u00e0 possa avere questo tipo di documento visto che gi\u00e0 i codici deontologici dei medici nazionali, vietano, come \u00e8 ben saputo, sia l\u2019accanimento terapeutico che le cure straordinarie e sproporzionate<sup>8<\/sup>\u00a0e invitano a rispettare la volont\u00e0 dei pazienti<sup>9<\/sup>. Occorre piuttosto aumentare la cultura bioetica dei medici e dell\u2019opinione pubblica, riflettere sui limiti dell\u2019accanimento terapeutico e sull\u2019importanza delle cure palliative, ed inoltre informare il pubblico, il quale ben spesso non fa differenza tra eutanasia e iniezioni di morfina, e non \u00e8 assolutamente preparato all\u2019evento della morte.<\/p>\n<p>Perci\u00f2, considerato che l\u2019accanimento terapeutico \u00e8 gi\u00e0 vietato, una legge sul living will sembra non soltanto inutile ma anche pericolosa e dannosa, perch\u00e9 piuttosto che aumentare i diritti dei pazienti, come ci si prospetta, sta in realt\u00e0 costruendo una cultura della morte, una sfiducia nei parenti e nei medici, un\u2019idea sbagliata e puramente tecnica sugli ultimi momenti della vita: si va chiaramente a grandi passi verso l\u2019approvazione dell\u2019eutanasia.<\/p>\n<p>e) Quinta considerazione: al testamento di vita \u00e8 generalmente aggiunta una procura speciale per una durata indeterminata, o mandato in caso d\u2019incapacit\u00e0 (vediamo in America i &#8220;<em>durable power of attorney<\/em>&#8221; e in certe regioni spagnole i \u201c<em>Poder Notarial de Duraci\u00f3n Indefinita<\/em>\u201d). La suddetta dichiarazione d\u00e0 poteri decisionali ad un curatore o fiduciario, riguardo ai trattamenti da effettuare, anche se non previsti. Quindi, fin troppo frequentemente, queste disposizioni si trasformano in un vero e proprio mandato senza restrizioni (esclusi solo alcuni trattamenti estremi tipo la sterilizzazione o la psicochirurgia). E\u2019 cos\u00ec che un diritto, strettamente personale, com\u2019\u00e8 quello di disporre di s\u00e9 stessi, diventa un diritto dato ad altri a disporre di s\u00e9 in propria vece.<\/p>\n<p>f) Sesta considerazione: il\u00a0<em>living will<\/em>\u00a0segue una concezione sbagliata del diritto, in particolare dei diritti dell\u2019uomo. Ed \u00e8 su quest\u2019ultimo argomento che occorre soffermarsi maggiormente<sup>10<\/sup>.<\/p>\n<p>La libera disposizione del proprio corpo autorizza, sia direttamente che indirettamente una terza persona ad intervenire per operare un\u2019alienazione; inoltre il consenso \u00e8 richiesto per giustificare l\u2019alienazione.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, e va detto chiaramente, in nessun documento internazionale sui diritti dell\u2019uomo appare il riconoscimento di un diritto all\u2019autonomia. C\u2019\u00e8 il diritto ad andare e venire, a sposarsi liberamente, ma non c\u2019\u00e8 un diritto all\u2019autonomia, e ancora meno un diritto alla libera disposizione di s\u00e9 e del proprio corpo. Invece, in questi ultimi anni, notiamo una certa rivendicazione in tutte le direzioni a favore dell\u2019autodeterminazione, in particolare riguardo al sesso, alla vita ed alla morte. Inoltre, se i living will sono nati nei paesi anglosassoni, \u00e8 proprio perch\u00e9 in questi paesi il diritto all\u2019autodeterminazione \u00e8 molto sentito, al punto di arrivare al riconoscimento del diritto a mettere fine alla propria vita basandosi sul diritto alla privacy. La Corte Suprema americana ha infatti allargato il diritto alla privacy riconoscendo il diritto di morire in determinate circostanze, e lo ha fatto, e ci\u00f2 \u00e8 molto significativo, fondandosi sulla famosa sentenza Roe v. Wade<sup>11<\/sup>, la sentenza che crea in America il presunto diritto all\u2019aborto.<\/p>\n<p>Si deve precisare che dalla tradizione giuridica occidentale emergono due fatti inconciliabili.<br \/>\n&#8211; Il primo \u00e8 che i diritti dell\u2019uomo sono legati irriducibilmente alla nozione di propriet\u00e0.<br \/>\n&#8211; Il secondo \u00e8 che l\u2019uomo \u00e8 concepito corpo e psiche in modo indissolubile.<\/p>\n<p>Una concezione sacralizzata della propriet\u00e0 applicata all\u2019uomo, porta a considerare l\u2019uomo proprietario del proprio corpo, del quale pu\u00f2 dunque disporre liberamente. Effettivamente, la rivoluzione francese dopo Hobbes e Lockes, ha fatto della propriet\u00e0 il fondamento della libert\u00e0: soltanto il proprietario pu\u00f2 essere libero. L\u2019uomo libero \u00e8 proprietario di se stesso, e perci\u00f2 pu\u00f2 alienare il proprio corpo secondo i propri desideri.<\/p>\n<p>Al contrario la concezione dell\u2019uomo, uno corpo e psiche, vieta gli atti di appropriazione del corpo. Il corpo non \u00e8 l\u2019oggetto d\u2019una volont\u00e0 pensatrice che ne sarebbe il soggetto, bens\u00ec forma con essa un unico ed indissolubile soggetto. Disporre del proprio corpo significa dunque alienare se stessi.<\/p>\n<p>I\u00a0<em>living will<\/em>\u00a0partono da una concezione errata del diritto perch\u00e9 fondata sul principio che i diritti della personalit\u00e0 sono costruiti sul modello del diritto alla propriet\u00e0. \u201c<em>Essendo proprietario del mio corpo devo decidere io quali trattamenti ricevere<\/em>\u201d. Concepire il diritto della personalit\u00e0 come un diritto soggettivo assoluto, costruito sul modello del diritto di propriet\u00e0, fa del soggetto il dominatore di s\u00e9 alla stessa stregua dei suoi beni. Questo dominio implica allora il riconoscimento di un vero e proprio diritto al suicidio.<\/p>\n<p>Ora questa concezione \u00e8 sia materialista che utilitarista, e va contro due principi giuridici fondamentali: quello dell\u2019inviolabilit\u00e0 e quello dell\u2019inalienabilit\u00e0. La vita non appartiene al campo della volont\u00e0 libera, l\u2019esclusione di ogni volont\u00e0 estranea non si fa per assicurare il godimento esclusivo del titolare del diritto. La vita esige che il titolare del diritto, esso stesso, la rispetti; proprio come accade per la dignit\u00e0 umana.<\/p>\n<p>In ultima analisi, la libera disposizione del proprio corpo, molto pi\u00f9 che l\u2019esercizio dell\u2019autonomia del malato nel senso del rifiuto di un trattamento, significherebbe dargli il diritto d\u2019autorizzare la sua messa a morte. Da qui, pi\u00f9 che ad una libera disposizione del proprio corpo, visto che di fatto \u00e8 un terzo che prende la decisione quando il soggetto non \u00e8 cosciente, arriviamo ad un violazione vera e propria dell\u2019inviolabilit\u00e0 della persona umana.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 perfettamente illustrato da una recente decisione della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo. La famosa decisione\u00a0<em>Pretty<\/em>\u00a0c. R.U., del 29 aprile 2002, purtroppo male interpretata dagli avversari dell\u2019eutanasia, che hanno troppo frettolosamente applaudito all\u2019uscita di questa sentenza dal momento che non ha autorizzato l\u2019eutanasia della signora Pretty<sup>12<\/sup>.<\/p>\n<p>Diana Pretty, cittadina britannica nata nel 1958, era affetta da una malattia neuro degenerativa incurabile che provocava una paralisi dei suoi muscoli, ma che lasciava inalterate le sue facolt\u00e0 intellettuali. Lei chiedeva che suo marito potesse mettere fine alla sua vita senza per questo dover temere di essere perseguito penalmente. Essa si fondava sul diritto alla vita (articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo), sul divieto dei trattamenti inumani, degradanti e crudeli (articolo 3), sul diritto al rispetto della vita privata (articolo 8), sulla libert\u00e0 di coscienza (articolo 9) ed in fine sul divieto delle discriminazioni (articolo 14).<\/p>\n<p>La Corte ha chiaramente ribadito che il diritto alla vita costituisce il principio in essere dei diritti dell\u2019uomo, il loro fondamento, \u201c<em>senza il quale il godimento di uno qualsiasi degli altri diritti e libert\u00e0 garantiti della Convenzione sarebbe illusorio<\/em>.\u201d Essa precisa pure che questo diritto \u201c<em>non pu\u00f2, senza distorsione del linguaggio, essere interpretato come conferente un diritto diametralmente opposto, cio\u00e8 un diritto a morire; e neppure un diritto all\u2019autodeterminazione nel senso di conferire ad un individuo la facolt\u00e0 di scegliere la morte piuttosto che la vita<\/em>\u201d (\u00a7 39).<\/p>\n<p>Dobbiamo sapere che l\u2019articolo 2 della Convenzione, che garantisce il diritto alla vita, dispone esplicitamente: \u201cla morte non pu\u00f2 essere data a nessuno intenzionalmente\u201d. Ora, visto che alla lettera l\u2019articolo 2 blocca, senza possibilit\u00e0 d\u2019appello, ogni evoluzione verso il riconoscimento dell\u2019eutanasia, la Corte va a mettersi sul terreno dell\u2019articolo 8 che garantisce la vita privata.<\/p>\n<p>Molto pi\u00f9 contestabile, infatti, \u00e8 il fatto che la Corte abbia affermato che la nozione di \u201c<em>autonomia personale riflette un principio importante che sta alla base dell\u2019interpretazione delle garanzie dell\u2019articolo 8 della Convenzione<\/em>\u201d (\u00a7. 61 -l\u2019articolo 8 protegge la vita privata). Certo, gi\u00e0 la Corte si era riferita alla nozione di autonomia, ma non aveva mai proclamato in maniera cosi chiara che la vita privata protetta dalla Convezione riflette un \u201c<em>principio d\u2019autonomia personale, nel senso del diritto ad operare delle scelte verso il proprio corpo<\/em>\u201d (\u00a7. 66). E cos\u00ec ci troviamo, in pieno, in questo tipo di mentalit\u00e0 appena presentato. Inoltre questa concezione dell\u2019autonomia, come la difendeva la Signora Pretty, porta a riconoscere il diritto all\u2019eutanasia. Pertanto, secondo la Corte, il fatto che lo Stato impedisca a qualcuno di suicidarsi, costituisce una violazione del diritto alla vita privata. Per appoggiare tale decisione, la Corte spiega di aver sempre considerato che \u201c<em>l\u2019imposizione di un trattamento medico senza il consenso del paziente, se \u00e8 adulto e sano di mente, sarebbe analizzato come una violazione dell\u2019integrit\u00e0 fisica di quest\u2019ultimo<\/em>\u201d (\u00a7. 63). Un\u2019affermazione che sicuramente interressa molto i medici, ed in generale il dibattito sull\u2019accanimento terapeutico; un\u2019affermazione che beneficerebbe, si pensa, di un riconoscimento generale (vedere per esempio l\u2019articolo 5 della Convenzione di Oviedo). Ma qui non si parlava d\u2019imporre un trattamento medico a qualcuno, ma di essere assistito a suicidarsi.<\/p>\n<p>La Corte continua: \u201c<em>La dignit\u00e0 e la libert\u00e0 dell\u2019uomo sono l\u2019essenza stessa della Convenzione. Senza negare in alcun modo il principio del carattere sacro della vita protetto dalla Convenzione, la Corte considera che sotto l\u2019angolo dell\u2019articolo 8 la nozione di qualit\u00e0 di vita prende il suo significato. In un\u2019epoca dove assistiamo ad una sofisticazione medica crescente e ad un aumento della speranza di vita, numerose persone sono preoccupate riguardo al fatto di dover essere costrette a persistere in vita ad un\u2019et\u00e0 molto avanzata o in stati di grave rovina fisica e mentale in conflitto con la percezione fortemente radicata che si ha di s\u00e9 stessi e della propria identit\u00e0 personale<\/em>.\u201d (\u00a7. 65). Questa \u00e8, purtroppo, una dichiarazione aberrante della Corte, secondo la quale il rispetto della dignit\u00e0 umana pu\u00f2 andare contro la vita. Inoltre per la prima volta appare l\u2019espressione \u201cqualit\u00e0 di vita\u201d<sup>13<\/sup>\u00a0nel vocabolario della Corte, e proprio su di un argomento cos\u00ec grave come l\u2019eutanasia.<\/p>\n<p>Certo, si deve precisare che la Corte ha aggiunto che questa violazione della vita privata \u00e8 giustificabile con il paragrafo 2 dell\u2019articolo 8, perch\u00e9 questa ingerenza nel diritto del candidato al suicidio pu\u00f2 essere considerata proporzionata alla necessit\u00e0 di proteggere i diritti degli altri, quelli dei pi\u00f9 vulnerabili (specialmente coloro che non sono in grado di prendere una decisione cosciente). In effetti, l\u2019esperienza olandese dimostra nettamente che la depenalizzazione, seppure parziale, dell\u2019eutanasia, porta a gravi abusi; inoltre i medici interpretano in una maniera ampia le direttive e le condizioni che dovrebbero rispettare. Di tutto questo i primi a patirne le conseguenze sono i pi\u00f9 vulnerabili, quelli che sono stati lasciati soli, che non sono o non sono stati informati, che non hanno nessuno che si curi di loro, i poveri, gli incoscienti, gli emarginati.<\/p>\n<p>Si verifica che il diritto, a immagine di una societ\u00e0 che ha abbandonato ogni riferimento alla legge naturale e a dei principi inviolabili e che fa della libert\u00e0 di opinione e della libera disposizione di s\u00e9 i diritti pi\u00f9 fondamentali, va inesorabilmente verso\u00a0la sua rovina, perch\u00e9 non ha pi\u00f9 possibilit\u00e0 di fondare dei limiti certi, cio\u00e8 in pratica non ha pi\u00f9 possibilit\u00e0 di essere Diritto.<\/p>\n<p>Appaiono inoltre prioritarie ed essenziali la riflessione e l\u2019informazione sull\u2019accanimento terapeutico dal momento che anche presso i giuristi pi\u00f9 famosi a livello internazionale \u00e8 alquanto confusa la differenza tra il divieto dell\u2019eutanasia e l\u2019accanimento terapeutico<sup>14<\/sup>.<\/p>\n<p><strong>Note:<\/strong><br \/>\n<sup>1<\/sup>\u00a0Pubblicazione leggermente modificata di un intervento orale al Convegno : \u00ab\u00a0<em>Problemi culturali, religiosi, etici, giuridici, medici, sociali nel momento della sofferenza e dell\u2019approssimarsi della morte<\/em>\u00a0\u00bb, Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, Roma, 4 dicembre 2003.<br \/>\n<sup>2<\/sup>\u00a0Disponibile all\u2019indirizzo seguente:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.abuondiritto.it\/liberta\/terapeutica\/biocard\/pdf\/dichiarazione_trattamento.pdf\">http:\/\/www.abuondiritto.it\/liberta\/terapeutica\/biocard\/pdf\/dichiarazione_trattamento.pdf<\/a><br \/>\n<sup>3<\/sup>\u00a0Il Corriere della Sera, 27 Ottobre 2002.<br \/>\n<sup>4<\/sup>\u00a0V. ad esempio G. Macellari, \u201c<em>Il testamento biologico. Una questione di vita e di morte<\/em>\u201d, Ed. Vicolo del Pavone, 2003.<br \/>\n<sup>5<\/sup>\u00a0M. Schattner,\u00a0<em>Souffrance et dignit\u00e9 humaine, pour une m\u00e9decine de la personne<\/em>, Mame, 1995, 194 p.<br \/>\n<sup>6<\/sup>\u00a0Secondo la formula di compromesso del Comitato nazionale per la Bioetica: la Dichiarazione non deve avere un carattere assolutamente vincolante ma neanche meramente orientativo.<br \/>\n<sup>7<\/sup>\u00a0Convenzione detta di Oviedo del 1997, ratificata dall\u2019Italia il 28 marzo 2001 (Legge 145\/2001).<br \/>\n<sup>8<\/sup>\u00a0Il Codice di deontologia medica italiano dispone all\u2019art. 14: \u201c<em>Il medico deve astenersi dall&#8217;ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e\/o un miglioramento della qualit\u00e0 della vita<\/em>\u201d.<br \/>\n<sup>9<\/sup>\u00a0Il Codice di deontologia medica italiano, all\u2019art. 34, sotto la rubrica Autonomia del cittadino, recita: \u201c<em>Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignit\u00e0, della libert\u00e0 e dell\u2019indipendenza professionale, alla volont\u00e0 di curarsi liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non \u00e8 in grado di esprimere la propria volont\u00e0 in caso di grave pericolo di vita, non pu\u00f2 non tener conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso\u201d. Si deve anche tenere conto dell\u2019art. 36 che dispone: \u201cil medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare o favorire trattamenti diretti a provocarne la morte\u201d; e dell\u2019art. 35: \u201cAllorch\u00e9 sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere al momento volont\u00e0 contraria, il medico deve prestare l\u2019assistenza e le cure indispensabili<\/em>\u201d.<br \/>\n<sup>10<\/sup>\u00a0Per una presentazione pi\u00f9 approfondita v. B\u00e9atrice Maurer, \u00ab Le droit \u00e0 disposer de son corps: l&#8217;embarras du droit \u00bb, les Cahiers de l&#8217;IDEDH, n\u00b07, 1999, pp. 118-149 e\u00a0<em>Le principe de respect de la dignit\u00e9 humaine et la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme<\/em>, La documentation fran\u00e7aise, 1999, pp. 43 \u2013 49.<br \/>\n<sup>11<\/sup>\u00a0410 U.S. 129 (1973).<br \/>\n<sup>12<\/sup>\u00a0V. ad esempio di nuovo il parere del Comitato nazionale italiano per la Bioetica sulle \u201cDichiarazioni anticipate di trattamento\u201d, \u00a7 6.<br \/>\n<sup>13<\/sup>\u00a0Sui pericoli dell\u2019espressione \u00ab qualit\u00e0 di vita \u00bb vedere : B\u00e9atrice Maurer,\u00a0<em>Le principe de respect de la dignit\u00e9 humaine et la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, op. cit.<\/em>, pp. 387-388 : \u00ab Les th\u00e9ories de la &#8220;qualit\u00e9 de vie&#8221;, posant des seuils de &#8220;qualit\u00e9&#8221;, en viennent, entre autre, \u00e0 expliquer :&#8221;(&#8230;) la d\u00e9cision d&#8217;un m\u00e9decin appel\u00e9 \u00e0 prodiguer des soins \u00e0 un nouveau-n\u00e9 ou malform\u00e9 doit reposer exclusivement sur des crit\u00e8res d&#8217;ordre clinique, qui \u00e9valuent objectivement les possibilit\u00e9s de &#8220;vie signifiantes&#8221; ou de perfection, de &#8220;qualit\u00e9 de vie&#8221;, crit\u00e8res du reste propos\u00e9s par nombre d&#8217;\u00e9thiciens et de m\u00e9decins&#8221; (G. M\u00e9meteau, &#8220;Vie biologique et personnalit\u00e9 juridique&#8221;, in\u00a0<em>La personne humaine, sujet de droit<\/em>, Quatri\u00e8mes journ\u00e9es Ren\u00e9 Savatier, Poitiers, Puf, Paris, 1994, p. 53). Ces vies &#8220;qui ne valent pas la peine d&#8217;\u00eatre v\u00e9cues&#8221; d\u00e9signent la &#8220;vie injustifi\u00e9e, ill\u00e9gitime, fruit d&#8217;une erreur technique, d&#8217;une n\u00e9gligence m\u00e9dicale, ou d&#8217;une faute parentale&#8221; (P. Thuillier, &#8220;&#8221;Vies ne valant pas d&#8217;\u00eatre v\u00e9cues&#8221; et expressions similaires&#8221;,\u00a0<em>Laennec, m\u00e9decine-sant\u00e9-\u00e9thique<\/em>, Paris, mars 1993, n\u00b03-4, p. 12). Ainsi le droit \u00e0 la vie, au nom souvent du respect de la dignit\u00e9 humaine, se trouve interpr\u00e9t\u00e9 comme un &#8220;droit&#8221; &#8220;\u00e0 la qualit\u00e9 de vie&#8221;. (\u2026) La vie, entendue au sens de l&#8217;article 2, consisterait alors en la &#8220;capacit\u00e9 \u00e0 mener une vie ayant un sens&#8221;. L&#8217;arr\u00eat de la Cour supr\u00eame am\u00e9ricaine\u00a0<em>Roe v. Wade\u00a0<\/em>a introduit la notion de vie autonome &#8220;charg\u00e9e de sens&#8221; (<em>meaningful life<\/em>) (cf. notamment M.-Th. Meulders-Klein, &#8220;Le droit de disposer de soi-m\u00eame&#8221;, in\u00a0<em>Lic\u00e9it\u00e9 en droit positif et R\u00e9f\u00e9rences l\u00e9gales aux valeurs, Contribution \u00e0 l&#8217;\u00e9tude du r\u00e8glement juridique des conflits de valeurs en droit p\u00e9nal, public et international<\/em>, Bruylant, Bruxelles, 1982, pp. 267 ss.).<br \/>\n<sup>14<\/sup>\u00a0V. ad esempio l\u2019articolo molto documentato di Olivier de Schutter, \u00abL\u2019aide au suicide devant la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme (\u00e0 propos de l\u2019arr\u00eat Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002)\u00bb,\u00a0<em>Revue trimestrielle des droits de l\u2019homme<\/em>\u00a053\/2003, pp. 71-111. Per altri commenti della sentenza della Corte v. in oltre N. Deffains \u00abCommentaire sous Cour EDH (4e section), 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, req. n\u00b0 2346\/02\u00bb,\u00a0<em>Europe<\/em>\u00a0(Paris), N\u00b0 8-9, 2002, pp. 29-31 ; B. Le Baut-Ferras\u00e8se, \u00abLa Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme et les droits du malade : la cons\u00e9cration par l\u2019arr\u00eat Pretty du droit au refus de soin (note sous CEDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni) \u00bb,\u00a0<em>Actualit\u00e9 juridique. Droit administratif<\/em>, n\u00b0 26, 2003, pp. 1383-1388.<\/p>","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":""},"autori":[1052],"fascicolo":[98],"class_list":["post-1462","articolo","type-articolo","status-publish","hentry","autori-beatrice-maurer-libori","fascicolo-ottobre-2005"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Oikonomia - Dal living will al modo sbagliato d\u2019interpretare il diritto all\u2019autonomia [1]<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Leggi l&#039;articolo a cura di B\u00e9atrice Maurer Libori, pubblicato nel numero di Ottobre 2005. 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