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Dal living will
al modo sbagliato d’interpretare il diritto all’autonomia[1]
Béatrice Maurer Libori
Dopo il
recente referendum sulla legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente
assistita, e l’impressionante dibattito che ha animato l’Italia per
settimane, un’altra sfida fondamentale sulla vita rischia di dividere
nuovamente l’opinione pubblica italiana. In effetti,
diversi progetti di legge sul living will, o testamento
biologico, sono attualmente in discussione in Parlamento; è quindi
verosimile che anche in Italia venga presto adottata una legge in
quest’ambito. Inoltre, il 18 dicembre 2003, il Comitato
nazionale per la Bioetica italiano trovava un compromesso importante
per le cosiddette “Dichiarazioni anticipate di trattamento”, nuova
formula che esorta il Parlamento ad ampliare il campo d’applicazione
delle dichiarazioni a tutte le cure mediche che riguardino un paziente
non più in grado di esprimere la propria volontà[2].
Come a
proposito delle tematiche riguardanti il concepimento, si verifica
anche qui il ruolo cruciale dell’informazione o, più precisamente,
della formazione di un’opinione pubblica che, se da un lato è
direttamente interessata agli effetti di questo tipo di legge,
dall’altro non sempre ne comprende, a buon diritto, tutti i
presupposti ed esiti. In questi ultimi anni l’informazione sulla
legislazione in questo campo è stata per lo più focalizzata su pochi
casi, molto specifici e spesso drammatici, perdendo però di vista che
una legge è per sua natura generale e astratta. La questione del
living will richiede quindi importanti approfondimenti; in
particolare si rende necessario affrontare ed esaminare il dibattito
giuridico di fondo, quello, cioè, sul diritto all’autonomia,
attualmente interpretato in modo errato.
In una
dichiarazione, rilasciata nel corso di un’intervista al Corriere della
Sera, il ministro della salute Sirchia spiega così il suo parere sul
living will: «Rifiutare l’accanimento terapeutico e cure
straordinarie, sproporzionate, è un diritto di tutti noi.
Negli Usa le chiamano direttive anticipate.
È molto meglio che sia il paziente a dare indicazioni sulle sue
preferenze di cura piuttosto che parenti e sanitari»[3].
Chiamiamo living will un documento legale, nel quale un adulto,
cosciente, dichiara quali trattamenti non dovranno essere applicati,
in determinate circostanze, per prolungare la sua vita. Nel suo
accurato ma discutibile parere il Comitato Nazionale di Bioetica
Italiano chiede che certi punti essenziali siano rispettati, in modo
che la Dichiarazione sia presentata come un atto positivo contro
l’eutanasia.
Il
living will, o secondo una formulazione più opportuna, “direttive
anticipate” o “dichiarazioni anticipate di trattamento”, si è così
trasformato in un argomento dai contenuti straordinariamente ampi, che
riesce miracolosamente a mettere d’accordo sia i promotori
dell’eutanasia[4]
che coloro che ad essa si oppongono con assoluta fermezza.
A
proposito del dibattito giuridico di fondo, relativo all’accanimento
terapeutico, cure palliative ed eutanasia, s’insiste molto sul fatto
che il maggiore problema sia quello di conoscere la volontà del
paziente quando questi non è più in grado di esprimerla.
Ed è proprio a questo scopo che per la prima volta
il Natural Death Act della California, nel 1976, convalidò il "testamento
di vita" che esprimerebbe dunque, in anticipo, la volontà della
persona a non essere sottoposta all’accanimento terapeutico quando la
“propria vita non varrà più la pena di essere vissuta".
Da allora, un gran numero di Stati americani ha adottato una
legislazione simile, seguiti in Europa da Danimarca e alcune regioni
autonome spagnole.
E’ implicito ed accettato che le intenzioni di
questo movimento non sono soltanto filantropiche, ma sono recepite sia
dal personale medico per cautelarsi contro i procedimenti penali, sia
dallo Stato e dai congiunti del malato, perché la fine della vita ha
un costo.
Diverse
considerazioni portano ad una posizione fermamente critica riguardo
all’iniziativa del living will. In particolare sei aspetti
meritano un’attenta riflessione, come pure è necessario soffermarsi
sulla concezione del diritto, in particolare dell’egemonico “diritto
all’autonomia”, che fonda tale tipo di documento.
a) Primo
aspetto: non dobbiamo dimenticare che l’iniziativa del living will
viene direttamente dall’ADMD (Associazione per il diritto a morire con
dignità), nata in California nel 1938. Questa
associazione è, sicuramente, la più accanita sostenitrice
dell’eutanasia. Infatti, dopo essere rimasta relativamente
inattiva per anni, ha inventato nel 1967 il living will. E
conseguentemente ha creato una associazione nuova, più soft,
denominata: "Concern for the Dying"- CFD (preoccupazione per il
morente). Da allora la suddetta associazione si è
molto attivata per convincere l’opinione pubblica, i media, i politici,
sulla bontà e fondatezza del living will.
b) In
secondo luogo c’è da osservare che il living will è un segnale
inequivocabile di una società in crisi in cui, come spiega il ministro
Sirchia, non si può più dare fiducia ai familiari ed ai medici.
In effetti, si precisa che non si tratta di
riconoscere l’eutanasia, ma di impedire i trattamenti straordinari.
Se questo è il caso, allora possiamo interrogarci sull’utilità
di una tale dichiarazione che rivela molto di più, come già detto, la
perdita di fiducia verso il proprio medico, per paura del cosiddetto
“paternalismo medicale”, nonché verso i propri congiunti, cosa forse
ancora più preoccupante. Purtroppo com’è ben saputo, il rapporto
medico- paziente si trasforma sempre di più in un rapporto contrattualistico. E questo, proprio nel momento in cui l’aiuto di
medici e parenti, per la persona che sta per morire, è assolutamente
essenziale, per non dire vitale. E così il living will
manifesta ancora una volta, che davanti alla morte, l’uomo è sempre
più lasciato solo, allorché avrebbe fondamentalmente bisogno di
qualcuno, e specialmente del suo sguardo, come ha saputo dire
magistralmente il filosofo Levinas.
c) Terzo
aspetto: se un paziente, all’ultimo stadio, è aiutato, accompagnato,
circondato di cure e attenzioni, all’ultimo momento la sua volontà
potrebbe anche mutare e non volere più quanto aveva dichiarato circa
la sua fine affrettata, perché una cosa è pensare e decidere la morte
in anticipo, quando si sta bene, un’altra cosa è viverla[5].
Ora, il consenso giuridico deve essere informato e
attuale e dunque questo tipo di documento, se è vincolante, diventa
contrario ai diritti fondamentali dei pazienti. Al "valore giuridico"
di queste dichiarazioni fatte in anticipo, si obietta quindi che manca
la verifica dell’"attualità" della volontà del paziente.
Per questi
motivi, si ritiene, da parte di molti e specialmente del Comitato
Nazionale per la Bioetica italiano, che uno strumento del genere non
possa assumere dignità normativa, ma possa servire come attestazione
dei desideri del paziente che il medico dovrà prendere accuratamente
in considerazione[6];
come previsto dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e dalla
biomedicina del Consiglio d'Europa[7].
Infatti, l’articolo 9 della Convenzione recita: «Saranno prese in
considerazione le volontà precedentemente espresse nei confronti
dell’intervento medico da parte del paziente che al momento
dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà».
Pertanto, per essere accettabile, una tale legge
sul living will dovrebbe proporre ai cittadini di esprimere
soltanto desideri, e ciò al fine di evitare l’accanimento terapeutico
che in Italia è in ogni caso già rigettato.
d) Quarta
considerazione: non si capisce, in effetti, che utilità possa avere
questo tipo di documento visto che già i codici deontologici dei
medici nazionali, vietano, come è ben saputo, sia l’accanimento
terapeutico che le cure straordinarie e sproporzionate[8]
e invitano a rispettare la volontà dei pazienti[9].
Occorre piuttosto aumentare la cultura bioetica dei medici e
dell’opinione pubblica, riflettere sui limiti dell’accanimento
terapeutico e sull’importanza delle cure palliative, ed inoltre
informare il pubblico, il quale ben spesso non fa differenza tra
eutanasia e iniezioni di morfina, e non è assolutamente preparato
all’evento della morte.
Perciò,
considerato che l’accanimento terapeutico è già vietato, una legge sul
living will sembra non soltanto inutile ma anche pericolosa e
dannosa, perché piuttosto che aumentare i diritti dei pazienti, come
ci si prospetta, sta in realtà costruendo una cultura della morte, una
sfiducia nei parenti e nei medici, un’idea sbagliata e puramente
tecnica sugli ultimi momenti della vita: si va chiaramente a grandi
passi verso l’approvazione dell’eutanasia.
e) Quinta
considerazione: al testamento di vita è generalmente aggiunta una
procura speciale per una durata indeterminata, o mandato in caso
d’incapacità (vediamo in America i "durable power of attorney"
e in certe regioni spagnole i “Poder Notarial de Duración
Indefinita”). La suddetta dichiarazione dà poteri decisionali ad
un curatore o fiduciario, riguardo ai trattamenti da effettuare, anche
se non previsti. Quindi, fin troppo frequentemente, queste
disposizioni si trasformano in un vero e proprio mandato senza
restrizioni (esclusi solo alcuni trattamenti estremi tipo la
sterilizzazione o la psicochirurgia). E’ così che un diritto,
strettamente personale, com’è quello di disporre di sé stessi, diventa
un diritto dato ad altri a disporre di sé in propria vece.
f) Sesta
considerazione: il living will segue una concezione sbagliata
del diritto, in particolare dei diritti dell’uomo. Ed è su quest’ultimo
argomento che occorre soffermarsi maggiormente[10].
La libera
disposizione del proprio corpo autorizza, sia direttamente che
indirettamente una terza persona ad intervenire per operare
un’alienazione; inoltre il consenso è richiesto per giustificare
l’alienazione.
D’altra
parte, e va detto chiaramente, in nessun documento internazionale sui
diritti dell’uomo appare il riconoscimento di un diritto
all’autonomia. C’è il diritto ad andare e venire, a sposarsi
liberamente, ma non c’è un diritto all’autonomia, e ancora meno un
diritto alla libera disposizione di sé e del proprio corpo. Invece, in
questi ultimi anni, notiamo una certa rivendicazione in tutte le
direzioni a favore dell’autodeterminazione, in particolare riguardo al
sesso, alla vita ed alla morte. Inoltre, se i living will sono nati
nei paesi anglosassoni, è proprio perché in questi paesi il diritto
all’autodeterminazione è molto sentito, al punto di arrivare al
riconoscimento del diritto a mettere fine alla propria vita basandosi
sul diritto alla privacy. La Corte Suprema americana ha infatti
allargato il diritto alla privacy riconoscendo il diritto di morire in
determinate circostanze, e lo ha fatto, e ciò è molto significativo,
fondandosi sulla famosa sentenza Roe v. Wade[11],
la sentenza che crea in America il presunto diritto all’aborto.
Si deve
precisare che dalla tradizione giuridica occidentale emergono due
fatti inconciliabili.
- Il primo è che i diritti dell’uomo sono legati
irriducibilmente alla nozione di proprietà.
- Il secondo è che l’uomo è concepito corpo e
psiche in modo indissolubile.
Una
concezione sacralizzata della proprietà applicata all’uomo, porta a
considerare l’uomo proprietario del proprio corpo, del quale può
dunque disporre liberamente. Effettivamente, la rivoluzione francese
dopo Hobbes e Lockes, ha fatto della proprietà il fondamento della
libertà: soltanto il proprietario può essere libero. L’uomo libero è
proprietario di se stesso, e perciò può alienare il proprio corpo
secondo i propri desideri.
Al
contrario la concezione dell’uomo, uno corpo e psiche, vieta gli atti
di appropriazione del corpo. Il corpo non è l’oggetto d’una volontà
pensatrice che ne sarebbe il soggetto, bensì forma con essa un unico
ed indissolubile soggetto. Disporre del proprio corpo significa dunque
alienare se stessi.
I
living will partono da una concezione errata del diritto perché
fondata sul principio che i diritti della personalità sono costruiti
sul modello del diritto alla proprietà. “Essendo proprietario del
mio corpo devo decidere io quali trattamenti ricevere”. Concepire
il diritto della personalità come un diritto soggettivo assoluto,
costruito sul modello del diritto di proprietà, fa del soggetto il
dominatore di sé alla stessa stregua dei suoi beni.
Questo dominio implica allora il riconoscimento di un vero e proprio
diritto al suicidio.
Ora questa
concezione è sia materialista che utilitarista, e va contro due
principi giuridici fondamentali: quello dell’inviolabilità e quello
dell’inalienabilità. La vita non appartiene al
campo della volontà libera, l’esclusione di ogni volontà estranea non
si fa per assicurare il godimento esclusivo del titolare del diritto.
La vita esige che il titolare del diritto, esso stesso, la rispetti;
proprio come accade per la dignità umana.
In ultima
analisi, la libera disposizione del proprio corpo, molto più che
l’esercizio dell’autonomia del malato nel senso del rifiuto di un
trattamento, significherebbe dargli il diritto d’autorizzare la sua
messa a morte. Da qui, più che ad una libera disposizione del proprio
corpo, visto che di fatto è un terzo che prende la decisione quando il
soggetto non è cosciente, arriviamo ad un violazione vera e propria
dell’inviolabilità della persona umana.
Questo è
perfettamente illustrato da una recente decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo. La famosa decisione Pretty c. R.U., del
29 aprile 2002, purtroppo male interpretata dagli avversari
dell’eutanasia, che hanno troppo frettolosamente applaudito all’uscita
di questa sentenza dal momento che non ha autorizzato l’eutanasia
della signora Pretty[12].
Diana
Pretty, cittadina britannica nata nel 1958, era affetta da una
malattia neuro degenerativa incurabile che provocava una paralisi dei
suoi muscoli, ma che lasciava inalterate le sue facoltà intellettuali.
Lei chiedeva che suo marito potesse mettere fine
alla sua vita senza per questo dover temere di essere perseguito
penalmente. Essa si fondava sul diritto alla vita (articolo 2 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo), sul divieto dei
trattamenti inumani, degradanti e crudeli (articolo 3), sul diritto al
rispetto della vita privata (articolo 8), sulla libertà di coscienza (articolo
9) ed in fine sul divieto delle discriminazioni (articolo 14).
La Corte
ha chiaramente ribadito che il diritto alla vita costituisce il
principio in essere dei diritti dell’uomo, il loro fondamento, “senza
il quale il godimento di uno qualsiasi degli altri diritti e libertà
garantiti della Convenzione sarebbe illusorio.” Essa precisa pure
che questo diritto “non può, senza distorsione del linguaggio,
essere interpretato come conferente un diritto diametralmente opposto,
cioè un diritto a morire; e neppure un diritto all’autodeterminazione
nel senso di conferire ad un individuo la facoltà di scegliere la
morte piuttosto che la vita” (§ 39).
Dobbiamo
sapere che l’articolo 2 della Convenzione, che garantisce il diritto
alla vita, dispone esplicitamente: “la morte non può essere data a
nessuno intenzionalmente”. Ora, visto che alla lettera l’articolo 2
blocca, senza possibilità d’appello, ogni evoluzione verso il
riconoscimento dell’eutanasia, la Corte va a mettersi sul terreno
dell’articolo 8 che garantisce la vita privata.
Molto più
contestabile, infatti, è il fatto che la Corte abbia affermato che la
nozione di “autonomia personale riflette un principio importante
che sta alla base dell’interpretazione delle garanzie dell’articolo 8
della Convenzione” (§. 61 -l’articolo 8
protegge la vita privata). Certo, già la Corte si era riferita
alla nozione di autonomia, ma non aveva mai proclamato in maniera cosi
chiara che la vita privata protetta dalla Convezione riflette un “principio
d’autonomia personale, nel senso del diritto ad operare delle scelte
verso il proprio corpo” (§. 66). E così ci
troviamo, in pieno, in questo tipo di mentalità appena presentato.
Inoltre questa concezione dell’autonomia, come la difendeva la
Signora Pretty, porta a riconoscere il diritto all’eutanasia.
Pertanto, secondo la Corte, il fatto che lo Stato
impedisca a qualcuno di suicidarsi, costituisce una violazione del
diritto alla vita privata. Per appoggiare tale decisione, la
Corte spiega di aver sempre considerato che “l’imposizione di un
trattamento medico senza il consenso del paziente, se è adulto e sano
di mente, sarebbe analizzato come una violazione dell’integrità fisica
di quest’ultimo” (§. 63).
Un’affermazione che sicuramente interressa molto i medici, ed in
generale il dibattito sull’accanimento terapeutico; un’affermazione
che beneficerebbe, si pensa, di un riconoscimento generale (vedere per
esempio l’articolo 5 della Convenzione di Oviedo). Ma qui non si
parlava d’imporre un trattamento medico a qualcuno, ma di essere
assistito a suicidarsi.
La Corte
continua: “La dignità e la libertà dell’uomo sono l’essenza stessa
della Convenzione. Senza negare in alcun modo il principio del
carattere sacro della vita protetto dalla Convenzione, la Corte
considera che sotto l’angolo dell’articolo 8 la nozione di qualità di
vita prende il suo significato. In un’epoca dove assistiamo ad una
sofisticazione medica crescente e ad un aumento della speranza di
vita, numerose persone sono preoccupate riguardo al fatto di dover
essere costrette a persistere in vita ad un’età molto avanzata o in
stati di grave rovina fisica e mentale in conflitto con la percezione
fortemente radicata che si ha di sé stessi e della propria identità
personale.” (§. 65). Questa è, purtroppo, una
dichiarazione aberrante della Corte, secondo la quale il rispetto
della dignità umana può andare contro la vita. Inoltre per la
prima volta appare l’espressione “qualità di vita”[13]
nel vocabolario della Corte, e proprio su di un argomento così grave
come l’eutanasia.
Certo, si
deve precisare che la Corte ha aggiunto che questa violazione della
vita privata è giustificabile con il paragrafo 2 dell’articolo 8,
perché questa ingerenza nel diritto del candidato al suicidio può
essere considerata proporzionata alla necessità di proteggere i
diritti degli altri, quelli dei più vulnerabili (specialmente coloro
che non sono in grado di prendere una decisione cosciente). In
effetti, l’esperienza olandese dimostra nettamente che la
depenalizzazione, seppure parziale, dell’eutanasia, porta a gravi
abusi; inoltre i medici interpretano in una maniera ampia le direttive
e le condizioni che dovrebbero rispettare. Di tutto questo i primi a
patirne le conseguenze sono i più vulnerabili, quelli che sono stati
lasciati soli, che non sono o non sono stati informati, che non hanno
nessuno che si curi di loro, i poveri, gli incoscienti, gli
emarginati.
Si verifica che il diritto, a immagine di una
società che ha abbandonato ogni riferimento alla legge naturale e a
dei principi inviolabili e che fa della libertà di opinione e della
libera disposizione di sé i diritti più fondamentali, va
inesorabilmente verso la sua rovina, perché non ha più possibilità di
fondare dei limiti certi, cioè in pratica non ha più possibilità di
essere Diritto.
Appaiono
inoltre prioritarie ed essenziali la riflessione e l’informazione
sull’accanimento terapeutico dal momento che anche presso i giuristi
più famosi a livello internazionale è alquanto confusa la differenza
tra il divieto dell’eutanasia e l’accanimento terapeutico[14].
[2]
Disponibile all’indirizzo seguente:
http://www.abuondiritto.it/liberta/terapeutica/biocard/pdf/dichiarazione_trattamento.pdf
[3]
Il Corriere della Sera, 27 Ottobre 2002.
[4]
V. ad esempio G. Macellari, “Il testamento biologico. Una
questione di vita e di morte”, Ed. Vicolo del Pavone, 2003.
[5]
M. Schattner, Souffrance et dignité humaine, pour une médecine
de la personne, Mame, 1995, 194 p.
[6]
Secondo la formula di compromesso del Comitato nazionale per la
Bioetica: la Dichiarazione non deve avere un carattere
assolutamente vincolante ma neanche meramente orientativo.
[7]
Convenzione detta di Oviedo del 1997, ratificata dall’Italia il 28
marzo 2001 (Legge 145/2001).
[8]
Il Codice di deontologia medica italiano dispone all’art. 14: “Il
medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti, da cui non
si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del
malato e/o un miglioramento della qualità della vita”.
[9]
Il Codice di deontologia medica italiano, all’art. 34, sotto la
rubrica Autonomia del cittadino, recita: “Il medico deve
attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi
liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non
è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave
pericolo di vita, non può non tener conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso”. Si deve anche
tenere conto dell’art. 36 che dispone: “il medico, anche su
richiesta del malato, non deve effettuare o favorire trattamenti
diretti a provocarne la morte”; e dell’art. 35: “Allorché
sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita
di una persona, che non possa esprimere al momento volontà
contraria, il medico deve prestare l’assistenza e le cure
indispensabili”.
[10]
Per una
presentazione più approfondita v. Béatrice Maurer, « Le droit à
disposer de son corps: l'embarras du droit », les Cahiers de
l'IDEDH, n°7, 1999, pp. 118-149 e Le
principe de respect de la dignité humaine et la Convention
européenne des droits de l’homme, La documentation française,
1999, pp. 43 – 49.
[11]
410 U.S. 129 (1973).
[12]
V. ad esempio di nuovo il parere del Comitato nazionale italiano
per la Bioetica sulle “Dichiarazioni anticipate di trattamento”, §
6.
[13]
Sui pericoli dell’espressione « qualità di vita »
vedere : Béatrice Maurer, Le principe de respect de la dignité
humaine et la Convention européenne des droits de l’homme,
op. cit., pp. 387-388 : « Les théories de la "qualité de vie",
posant des seuils de "qualité", en viennent, entre autre, à
expliquer :"(...) la décision d'un médecin appelé à prodiguer des
soins à un nouveau-né ou malformé doit reposer exclusivement sur
des critères d'ordre clinique, qui évaluent objectivement les
possibilités de "vie signifiantes" ou de perfection, de "qualité
de vie", critères du reste proposés par nombre d'éthiciens et de
médecins" (G. Mémeteau, "Vie biologique et personnalité
juridique", in La personne humaine, sujet de droit,
Quatrièmes journées René Savatier, Poitiers, Puf, Paris, 1994, p.
53). Ces vies "qui ne valent pas la peine d'être vécues" désignent
la "vie injustifiée, illégitime, fruit d'une erreur technique,
d'une négligence médicale, ou d'une faute parentale" (P. Thuillier,
""Vies ne valant pas d'être vécues" et expressions similaires",
Laennec, médecine-santé-éthique, Paris, mars 1993, n°3-4, p.
12). Ainsi le droit à la vie, au nom souvent du respect de la
dignité humaine, se trouve interprété comme un "droit" "à la
qualité de vie". (…) La vie, entendue au sens de l'article 2,
consisterait alors en la "capacité à mener une vie ayant un sens".
L'arrêt de la Cour suprême américaine Roe v. Wade a
introduit la notion de vie autonome "chargée de sens" (meaningful
life) (cf. notamment M.-Th. Meulders-Klein, "Le droit de
disposer de soi-même", in Licéité en droit positif et
Références légales aux valeurs, Contribution à l'étude du
règlement juridique des conflits de valeurs en droit pénal, public
et international, Bruylant, Bruxelles, 1982, pp. 267 ss.).
[14]
V. ad
esempio l’articolo molto documentato di Olivier de Schutter,
«L’aide au suicide devant la Cour européenne des droits de l’Homme
(à propos de l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002)»,
Revue trimestrielle des droits de l’homme 53/2003, pp. 71-111.
Per altri commenti della sentenza della Corte v. in oltre N.
Deffains «Commentaire sous Cour EDH (4e section), 29 avril 2002,
Pretty c. Royaume-Uni, req. n° 2346/02», Europe (Paris), N°
8-9, 2002, pp. 29-31 ; B. Le Baut-Ferrasèse, «La Cour européenne
des droits de l’Homme et les droits du malade : la consécration
par l’arrêt Pretty du droit au refus de soin (note sous CEDH, 29
avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni) », Actualité juridique.
Droit administratif, n° 26, 2003, pp. 1383-1388.
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